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Approvato nell’Assemblea Generale del 17
dicembre 2011
Allegato C all’atto pubblico rep. 53
Raccolta n. 30 registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011 al n. 25468 e depositato in
copia autentica notarile presso gli uffici consortili
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI
Art. 1 - Oggetto e principi
In attuazione dello Statuto e nel
rispetto dei principi contenuti nella normativa in materia di
contabilità finanziaria per gli Enti pubblici, in quanto
applicabili, il presente Regolamento disciplina l'ordinamento
contabile e la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica del
Consorzio Stradale Centro Residenziale Axa.
Art. 2 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario del
Consorzio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Art. 3 - Strumenti di
programmazione pluriennale
Gli strumenti di programmazione
pluriennale sono costituiti dal Piano pluriennale di manutenzione
straordinaria delle infrastrutture e degli impianti consortili e
dal Bilancio pluriennale del Consorzio, predisposti ed
approvati dal Consiglio di Amministrazione.
La programmazione pluriennale si
riferisce ad un triennio e consta di una parte prescrittiva ed una
parte programmatica.
Art. 4 - Piano pluriennale di
manutenzione straordinaria
Il Piano pluriennale di
manutenzione straordinaria, di ricostruzione ed eventuale
potenziamento delle strade, delle opere di urbanizzazione e degli
impianti consortili individua gli obiettivi e ne stabilisce le
priorità al fine della formazione dei programmi annuali del
Consorzio.
Art. 5 - Bilancio pluriennale
del Consorzio
1. Il Bilancio
pluriennale del Consorzio è redatto in termini finanziari di
competenza e si riferisce al medesimo triennio del Piano
pluriennale di manutenzione straordinaria.
2. Esso svolge una funzione
programmatoria ai fini della formazione dei bilanci annuali
indicando le entrate e le spese certe e/o prevedibili per quanto
attiene sia l’attività di manutenzione ordinaria che straordinaria e
di ogni altra natura inerente alla gestione consortile.
3. Con riguardo al primo
esercizio da esso considerato, il bilancio pluriennale è costituito
dal Bilancio annuale di previsione del Consorzio e possiede
una funzione prescrittiva, mentre per i restanti esercizi, esso si
limita a definire il quadro di risorse finanziarie per il periodo di
riferimento.
4. Il bilancio di
previsione pluriennale indica, per ciascuna categoria di entrata e
di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
Il bilancio di previsione
pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della
presentazione del bilancio di previsione annuale.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE ANNUALE –
GESTIONE FINANZIARIA
Art.6 - Programmazione annuale
Lo strumento di programmazione
annuale del Consorzio è costituito dal Bilancio annuale di
previsione in base al quale si svolge la gestione finanziaria.
Art. 7 - Bilancio annuale di
previsione
1. Il Bilancio annuale di
previsione del Consorzio è formulato in termini finanziari di
competenza ed è strutturato in titoli, capitoli e
voci, secondo quanto previsto nel successivo art. 10 ed in
conformità, all’allegato A del presente Regolamento.
2. L'unità elementare del bilancio
è la voce che comprende un solo oggetto di spesa, chiaramente
definito, oppure più oggetti strettamente collegati ed omogenei.
3. Per ciascuna voce di
entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che
si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Nel Bilancio di previsione
è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa,
rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo
si riferisce.
Art. 8 - Criteri di formazione
del Bilancio annuale di Previsione
1. Il Bilancio annuale
di previsione è formulato sulla base delle spese di
funzionamento inderogabili del Consorzio e delle altre previste nel
Bilancio pluriennale relativamente all’esercizio. Il relativo
progetto è redatto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31
luglio di ciascun anno e viene trasmesso al Comune insieme al
bilancio pluriennale aggiornato per essere poi sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Qualora il Bilancio non
fosse approvato entro il 31 dicembre, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare l’esercizio provvisorio per un
massimo di 4 mesi e nel limite dell’ammontare dei 4/12 degli
stanziamenti previsti per il precedente esercizio.
Art. 9 - Integrità e
universalità del bilancio
1. Tutte le entrate e tutte
le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo
integrale.
2. E' vietata ogni gestione
di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 10 - Classificazione delle
entrate e delle spese
1. Le entrate del bilancio
di previsione di competenza del Consorzio sono classificate, secondo
le principali fonti di finanziamento, nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate
correnti
Titolo II: Entrate per
movimento di capitali
Titolo III: Entrate per
partite di giro
2. Le spese sono
classificate, secondo i principali aggregati economici, nei seguenti
titoli:
Titolo I: Rete
stradale e pertinenze
Titolo II: Verde,
Infrastrutture consortili varie
Titolo III: Spese
funzionamento
Titolo IV: Uscite per
movimento di capitali
Titolo V: Uscite per
partite di giro
3. Nell'ambito di ciascun
titolo le entrate e le spese si ripartiscono in capitoli
e voci secondo il rispettivo oggetto.
4. La classificazione delle
entrate e delle spese, in conformità dell'allegato A, è
vincolante per la ripartizione in titoli, mentre è indicativa per la
specificazione in capitoli e voci, le quali potranno
essere ridotte o integrate in relazione alle peculiari esigenze
dell’esercizio.
Art. 11 - Equilibrio del
Bilancio
Il totale degli stanziamenti di
spesa iscritti in bilancio non può superare, per ciascun esercizio,
le previsioni di entrata.
Art. 12 - Avanzo e disavanzo di
amministrazione
1. Al bilancio di
previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto
avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente.
2. L’eventuale avanzo
di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio
preventivo ed alla sua utilizzazione si provvede con apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione quando ne sia
dimostrata l'effettiva consistenza. In caso di disavanzo, lo
stesso può essere applicato al bilancio preventivo per uno o due
esercizi successivi.
Art. 13 – Equilibrio
finanziario
Il Consiglio di Amministrazione
deve accertare entro il 30 settembre di ogni anno il permanere
dell’equilibrio finanziario della gestione. Qualora accerti
l’esistenza di uno squilibrio finanziario deve prevedere la
necessaria copertura redigendo un preconsuntivo al 30 settembre da
sottoporre ad approvazione dell’Assemblea per l’emissione di un
ruolo straordinario oppure per il riporto del disavanzo nel bilancio
preventivo dell’esercizio o degli esercizi successivi come previsto
nel precedente art. 12 n. 2.
Art. 14 - Fondo di riserva
Nelle spese correnti del Bilancio
di previsione è iscritto in apposita voce, un fondo di riserva
per le spese impreviste il cui ammontare non può superare il 2%
delle complessive spese del capitolo.
Art. 15 - Variazioni e storni
di bilancio
Le variazioni di bilancio, che si
rendessero necessarie nel corso dell’esercizio sono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre e sottoposte a
successiva ratifica dell’Assemblea. In caso di assestamento di
bilancio nell’ambito di ciascun capitolo che non comportino
modifiche al risultato di esercizio, possono essere deliberati dal
Consiglio di Amministrazione entro l’esercizio stesso e specificate
nella relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio
consuntivo dell’esercizio sottoposto all’approvazione
dall’Assemblea.
CAPO IV
ENTRATE
Art. 16 - Accertamento delle
entrate
1. Le entrate sono
accertate dal Consiglio di Amministrazione e vengono iscritte nei
rispettivi capitoli di bilancio relativamente ai crediti che
vengono a scadenza entro l’anno finanziario.
2. Le entrate accertate e
non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i
residui attivi che vengono iscritti nelle attività del conto
patrimoniale.
Art. 17 - Riscossione delle
entrate
1. Il Consorzio, in
alternativa alla esazione tramite l’Agente per la riscossione dei
tributi per la Provincia di Roma, può effettuare la riscossione
stessa secondo le modalità previste dal presente articolo. Il
Consiglio di Amministrazione affida il servizio di riscossione delle
entrate iscritte nel ruolo di contribuenza annuale ad una Banca
cassiera da individuare tra gli istituti bancari primari, con
sportelli nell’ambito del Comprensorio o nelle vicinanze e stipula
con lo stesso apposita convenzione.
La banca cassiera dovrà provvedere
alla spedizione degli avvisi di pagamento con importi frazionati in
due rate al domicilio dei consorziati con possibilità di versamento
nelle diverse modalità in uso.
2. Le somme introitate
direttamente dal Consorzio devono essere riversate entro cinque
giorni sul conto corrente bancario del Consorzio. Per tali somme
verrà compilata una reversale, da registrarsi nell’apposito giornale
di cassa.
3. Per quanto riguarda il
contributo dovuto da Roma Capitale ex art. 3 D.L. Lgt. 1446/1918 nel
caso che all’atto della formazione dei ruoli non risulti ancora
deliberata dagli Organi competenti, la percentuale del contributo
stesso riconosciuta per l’anno finanziario di cui trattasi, verrà
posto in riscossione, salva diversa indicazione di Roma Capitale,
per la percentuale minima stabilita dal citato art. 3 del D.L. Lgt.
1446/1918. Il maggior importo che sarà successivamente stabilito da
Roma Capitale rispetto alla predetta percentuale, verrà riscosso con
un ruolo supplementare emanato dal Consiglio di Amministrazione.
L’importo del ruolo supplementare verrà detratto in compensazione
dall’ammontare dei contributi iscritti a ruolo in capo ai
consorziati nell’esercizio finanziario successivo.
CAPO V
SPESE
Art. 18 - Fasi della spesa ed
assunzione di impegni
1. La gestione delle spese
avviene attraverso le fasi dell'impegno, dell’ordinazione e del
pagamento.
2. Gli impegni di spesa a
carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto
previsto dal successivo n. 7 del presente articolo.
3. Gli impegni non possono
in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli
capitoli di bilancio.
4. Gli impegni si
riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione
quelli relativi:
a) a spese per interventi
di manutenzione straordinaria e potenziamento di impianti ripartite
in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i
pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi
assegnati per ogni esercizio;
b) a spese correnti per le
quali sia comunque ritenuto conveniente dal Consiglio di
Amministrazione prevederne la continuità a carico di uno o più
esercizi successivi, ma non oltre il terzo;
5. Chiuso con il 31
dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto
a carico dell'esercizio scaduto.
6. Le spese impegnate e non
pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui
passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto
patrimoniale.
7. Le somme dovute per
scadenze contrattuali; in forza di legge e provvedimenti giudiziari;
per utenze elettriche ed idriche; per parcelle professionali; spese
di funzionamento degli uffici, compresi stipendi, competenze, oneri
fiscali ed eventuali fitti e noleggi possono essere disposti dal
Presidente sempre a carico e nei limiti dei singoli capitoli di
bilancio.
Art. 19 - Registrazione degli
impegni di spesa
1. Tutti gli atti
comportanti oneri a carico del bilancio, sono acquisiti dall’Addetto
contabile che ne cura la tenuta e provvede alla registrazione
dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale
della relativa documentazione, nonché dell'esatta imputazione al
capitolo di pertinenza entro il limite della disponibilità del
bilancio di previsione .
2. La deliberazione del
Consiglio di Amministrazione relativa agli impegni di spesa deve
contenere l'attestazione accertata dall’Addetto contabile
della disponibilità del capitolo di bilancio, su cui la spesa
graverà, e l’indicazione dello stanziamento residuo.
Art. 20 - Ordinazione della
spesa
1. L’ordinazione della
spesa, consistente nella indicazione dell'esatto importo dovuto e
nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal
Presidente o dal Consigliere incaricato per l’operazione, sulla
base degli atti acquisiti dall’Addetto contabile.
2. I mandati di
pagamento, numerati in ordine progressivo, sono a firma
congiunta del Presidente e del Consigliere delegato dal Consiglio di
Amministrazione nonché dell’Addetto contabile e devono
contenere le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo,
capitolo e voce del bilancio;
c) nome e cognome o
denominazione del creditore;
d) causale del pagamento;
e) importo in cifre e in
lettere;
f) modalità del pagamento;
g) data di emissione.
3. Possono essere emessi
mandati di pagamento collettivi per i pagamenti fatti allo stesso
titolo a favore di distinti creditori.
4. I mandati di
pagamento che si riferiscono a spese di esercizi precedenti
vanno contraddistinti con l'indicazione "conto residui anno ……….”.
5. Al mandato estinto è
allegata la documentazione della spesa che deve essere conservata
per 10 anni, eventualmente trasferita su supporti ottici o
informatici.
6. I mandati devono essere
annotati in un apposito libro giornale dei mandati tenuto
anche con sistemi elettronici.
7. I mandati di
pagamento possono essere effettuati nelle seguenti modalità:
a)
accreditamento in
conto corrente bancario, intestato al creditore;
b)
assegni bancari non
trasferibili tratti sul conto corrente del Consorzio;
c)
accreditamento in
conto corrente postale a favore del creditore, oppure mediante
vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente;
d)
assegno circolare
non trasferibile all'ordine del creditore,
8. I mandati di
pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono
restituiti per il loro annullamento e per la riemissione in conto
residui.
CAPO VI
Art. 21 – Cassa consortile
1. L’Addetto contabile
del Consorzio è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario,
di un fondo determinato dal Consiglio di Amministrazione e,
comunque, di importo non superiore ad € 500,00 reintegrabile durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già
spese.
2. Detto fondo viene
utilizzato per il pagamento delle minute spese d'ufficio, delle
spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali,
delle spese postali, di locomozione, spese di rappresentanza quali
telegrammi in occasioni di ricorrenze o intrattenimenti occasionali
di modico importo per ragioni di ufficio, spese di missioni,
strettamente documentate e preventivamente autorizzate.
3. I pagamenti sono
annotati dall'Addetto contabile su apposito registro cassa
numerato.
4.
Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione.
5.
Eccezionalmente, per le piccole spese, la prova dell’avvenuto
pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere
costituita da apposita dichiarazione.
CAPO VII
UFFICIO CONTABILITA’ E
RAGIONERIA
Art. 22 – Ufficio Contabilità e
Ragioneria
L’espletamento delle attività in
materia di contabilità e bilancio previste nel presente Regolamento
saranno svolte dal personale del Consorzio che viene individuato in
un Addetto contabile munito di diploma di ragioneria
coordinato dall’Addetto alla Segreteria del Consorzio stesso,
sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione con la eventuale
coadiuvazione di professionisti qualificati del settore.
CAPO VIII
SCRITTURE CONTABILI
Art. 23 - Scritture finanziarie
e patrimoniali
1. Le scritture finanziarie
relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare
per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i
residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni
di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione
delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da
pagare.
2. Le scritture
patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del
patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni
intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del
bilancio o per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle
scritture finanziarie e patrimoniali il Consorzio potrà avvalersi,
in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione
automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e
della migliore produttività dei servizi.
CAPO IX
CONTO CONSUNTIVO
Art. 24 - Bilancio consuntivo
1. Il Bilancio
consuntivo contiene il confronto tra le spese impegnate e le
entrate nell’esercizio con quelle risultanti dal bilancio preventivo
approvato.
2. Le spese riportate nel
Bilancio consuntivo devono essere contenute, nel loro
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e
pertanto il bilancio deve tendere al pareggio.
3. Il conto consuntivo si
compone del rendiconto finanziario, della situazione
patrimoniale e della situazione amministrativa.
4. Il conto consuntivo,
accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei
conti, che redige l'apposita relazione.
5. La relazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione descrive gli aspetti gestionali e
amministrativi, nonché:
a) i risultati generali
della gestione del bilancio avuto riguardo ai servizi svolti
relativamente allo stato manutentivo delle infrastrutture e degli
impianti del Consorzio;
b) gli eventuali
assestamenti di bilancio e le variazioni apportate alle previsioni
nel corso dell'esercizio;
c) le variazioni
intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo
del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare
dei crediti e dei debiti;
6. Il progetto di conto
consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il
31 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio
finanziario per essere sottoposto entro il 31 ottobre
all’approvazione dell’Assemblea previo inoltro al Comune.
Art. 25 - Rendiconto
finanziario
1. Il rendiconto
finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio
per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli,
capitoli e voci, ripartitamente per competenza e per
residui.
2. In particolare per la
competenza devono risultare:
a) le previsioni
iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le
previsioni definitive;
b) le somme accertate
o impegnate;
c) le somme riscosse o
pagate;
d) le somme rimaste da
riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono
indicati:
a) l'ammontare
all'inizio dell'anno finanziario;
b) le variazioni in
più o in meno per i riaccertamenti;
c) le somme riscosse o
pagate in conto residui;
d) le somme rimaste da
riscuotere o da pagare.
Art. 26 - Situazione
patrimoniale
1. La situazione
patrimoniale, indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa, pone, altresì, in
evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e
passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per
effetto della gestione.
3. Sono vietate
compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
4. Inventario ed
ammortamenti.
I beni del Consorzio di natura
tecnico funzionale sono ammortizzati tutti nell’anno finanziario.
Art. 27 - Situazione
amministrativa
Al conto consuntivo è annessa la
Situazione amministrativa la quale evidenzia:
a) la consistenza del
conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti
complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il
saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale
complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o il
disavanzo di amministrazione.
Art. 28 - Riaccertamento dei
residui
1. Annualmente il
Consiglio di Amministrazione compila la situazione dei residui
attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e
per capitolo.
2. Detta situazione indica
la consistenza al 1º gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso
dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili
o non più dovute nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi
possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione;
4. La variazione dei
residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Sulle suddette
variazioni il Collegio dei revisori esprime il suo parere.
6. La situazione di cui al
primo punto e la deliberazione di cui al quarto punto del presente
articolo sono allegate al conto consuntivo.
Art. 29 - Perenzione
1. I residui passivi
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si
riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi salvo
quelli relativi a spese ammesse a contributo comunale non ancora
sostenute per il ritardo nell’erogazione del contributo stesso.
2. I residui passivi
perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto
competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando
sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e
sempre che i diritti di questi non siano prescritti.
TITOLO II
ATTIVITA’ CONTRATTUALI
CAPO X
CONTRATTI
Art. 30 - Riferimenti
normativi
I contratti che il Consorzio
stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sono
regolati dalle disposizioni che seguono, in conformità alla
normativa dello Statuto consortile e nel rispetto dei principi
contenuti nella legislazione vigente, in quanto applicabile,
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare al D.Leg.vo 12/04/2006 n. 163 con
successive integrazioni e modificazioni.
Art. 31 - Ambito di
applicazione
I contratti, di cui alla presente
regolamentazione, hanno per oggetto l’esecuzione di opere e lavori
oppure la prestazione di servizi o di forniture che il Consorzio
commissiona ad imprese appaltatrici mediante affidamento diretto o
gara d’appalto.
Art. 32 – Commissione per il
procedimento
Ogni singolo bando di appalto
viene preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione
che nomina anche una commissione di tre consiglieri, compreso
eventualmente il Presidente, la quale assistita da un tecnico
incaricato, cura le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dell’appalto.
Art. 33 – Parere di congruità
Le opere ed i lavori oggetto
dell’appalto, ammessi al contributo comunale di cui al D.L. Lgt. n.
1446 del 1918, richiedono la preventiva descrizione, con relativo
computo metrico estimativo, da sottoporre a parere vincolante di
congruità della U.O.T. del Municipio XIII.
Art. 34 – Prescrizioni
contrattuali
I contratti devono prevedere la
tempistica precisa delle singole prestazioni e la previsione di
penalità in caso di mancato o inesatto adempimento oppure per la
ritardata esecuzione dovuta a cause non imputabili al Consorzio,
fermo restando, nei casi ritenuti dal Consorzio più gravi, il
diritto di recedere dal contratto con risarcimento dei relativi
eventuali danni.
Art. 35 - Affidamento diretto
Per lavori e servizi di importo
fino a € 50.000 è previsto l’affidamento diretto. L’impresa viene
prescelta dalla Commissione di cui al precedente art. 32 previa
comparazione di almeno tre preventivi acquisiti informalmente sulla
base della stima dei lavori e/o servizi e forniture oggetto
dell’appalto.
Art. 36 – Affidamento con
procedura negoziata
Per i contratti di importo
superiore ad € 50.000,00 e fino ad € 500.000,00 il relativo appalto
avverrà mediante procedura negoziata con invito a partecipare a non
meno di tre ditte per i lavori di importo fino ad € 250.000,00 e di
sei ditte per gli importi superiori. L’invito di partecipazione alla
gara viene inviato dal Consorzio a mezzo raccomandata o fax o altra
modalità consentita con allegato il disciplinare di gara ed il
capitolato di appalto. L’invito deve contenere come condizione di
ammissibilità alla gara il possesso da parte della Ditta dei
requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo da
dimostrare mediante apposita documentazione, oltre alla regolarità
dell’assolvimento degli obblighi contributivi di legge in materia
assicurativa e previdenziale.
Art. 37 - Selezione delle
ditte
La selezione delle ditte, da
invitare a norma del precedente art. 36, viene effettuata dal
Consiglio di Amministrazione tra quelle che hanno comunicato la
manifestazione di interesse all’appalto sulla base dell’apposito
avviso diramato sul sito internet del Consorzio oppure tra le ditte
che hanno dimostrato affidabilità in precedenti rapporti intercorsi
con il Consorzio stesso.
Nel caso di specificità delle
prestazioni oggetto dell’appalto si prescinde dall’osservanza del
numero minimo delle imprese da invitare, considerata la prevalenza
della tipicità dei requisiti occorrenti.
Art. 38 – Affidamento con
procedura aperta
Gli appalti di importo superiore
ad € 500.000,00 saranno affidati con procedura aperta mediante
pubblicazione del bando sul sito internet del Consorzio e su almeno
una testata di un quotidiano a tiratura nazionale ed almeno due
periodici locali e con invito diramato a non meno di dieci ditte.
Art. 39 – Selezione delle ditte
In sede di selezione delle ditte
da invitare, sia in caso di procedura negoziata che di gara aperta,
saranno escluse le ditte aventi contenzioso con il Consorzio o che,
in precedenti rapporti con lo stesso, abbiano dato luogo a formali
contestazioni per gravi inadempimenti.
Art. 40 - Apertura delle
offerte
Le offerte devono pervenire entro
il termine e secondo le modalità indicati nell’invito alla gara, che
dovrà recare anche la data e l’ora dell’apertura delle buste, da
parte della Commissione di cui all’art. 36, alla quale è ammessa la
presenza anche dei concorrenti.
Art. 41 - Aggiudicazione
dell’appalto
L’aggiudicazione, sia per le
procedura negoziata che per la procedura aperta, viene effettuata da
parte della Commissione di cui al precedente articolo 32 mediante
comparazione dei preventivi pervenuti sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e dell’affidabilità della Ditta
vagliata attraverso referenze e curriculum delle attività svolte
dalla stessa, con attribuzione del 50% del punteggio all’elemento
prezzo e del restante 50% all’elemento affidabilità.
Art. 42 - Stipula definitiva
dei contratti
Gli effetti contrattuali si
producono in capo al Consorzio, all’atto della stipulazione
definitiva, da effettuarsi entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
salvo diverso termine previsto nel disciplinare di gara, la quale
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti. Fino a tale momento la deliberazione a contrarre e gli
altri atti del procedimento possono essere revocati per ragioni di
interesse consortile.

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