Articolo
1°
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La
Società A.X.A. provvederà :
a) ai movimenti di terra ed alle opere di sistemazione di tutte le strade
del costruendo centro riportato nelle planimetrie come sopra allegate
sub. E. ed F. ;
b) all'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile a mezzo
dell'A.C.E.A. ;
c) allo smaltimento delle acque bianche e nere;
d) all'impianto dei servizi di illuminazione elettrica stradale;
e) alla rete di distribuzione energia elettrica per l'allacciamento
dei singoli lotti;
f) alla manutenzione di tutti i servizi pubblici di cui alle precedenti
lettere a), b), c), d), mediante costituzione di un Consorzio obbligatorio
fra tutti gli acquirenti dei lotti di terreno della Borgata.
Articolo
2°
STRADE
La
costruzione delle strade sarà completa nei movimenti di terra con massicciata
e cilindratura in modo da permettere l'accesso al lotto da costruire
prima della concessione della relativa licenza di costruzione.
La sistemazione definitiva avverrà quando saranno ultimati i fabbricati
di almeno due terzi dei lotti fiancheggianti ogni singola strada.
La rete stradale dovrà essere conforme alle planimetrie (allegati E.
- F.) facenti parte integrante della presente Convenzione e dovrà avere
le seguenti caratteristiche:
- la partita carrabile sarà di ml. 6, ivi comprese
due cunette selciate della larghezza di ml. 0,50, per le strade della
larghezza di mt. 8-10, oltre i marciapiedi di ml. 1,00 e 2,00 ciascuno
;
- partita carrabile di ml. 8, ivi comprese due cunette
selciate della larghezza di ml. 0,50 per le strade della larghezza di
ml. 12, oltre i marciapiedi di ml. 2,00 ciascuno, per le strade della
larghezza di ml. 16, 20, 24, la sistemazione della partita carrabile
verrà delimitata ad una striscia di ml. 8 che dovrà essere successivamente
completata in relazione allo sviluppo del centro abitato.
Per la costruzione delle strade dovranno essere osservate le seguenti
norme :
a) la partita carrabile dovrà essere sistemata con una massicciata di
tufo, ben stretta con gli scapoli collocati sulla superficie del terreno,
predisposto nella parte piana e dello spessore di mt. 0,25 ;
b) l'imbrecciata sovrapposta sarà formata di pietrisco siliceo a pezzatura
cubica uniforme di lato da 4 a 7 cm. e di spessore ; a completa cilindratura
di mt. 0,15 ;
c) la cilindratura dovrà essere eseguita per strati successivi di pietrisco
non superiori a cm. 10 con rulli compressori a trazione meccanica da
16 a 20 tonnellate ;
d) durante la cilindratura il pietrisco dovrà tenersi costantemente
bagnato, allorché quest'ultimo avrà raggiunto un sufficiente assestamento
sarà sparso in superficie pietrisco minuto in quantità non inferiore
al 5 per cento del volume del pietrisco grosso da spingersi entro gli
interstizi con granata di vimini e poi cilindrato ulteriormente in modo
da ottenere il completo assestamento superficiale.
Su detta superficie preventivamente ben scopata, sarà poi eseguita la
bitumatura a caldo, di due mani, la prima di kg. 2,50 a mq. e la seconda
di kg. 1,50 a mq. debitamente saturato con pietrisco minuto da 0,5 a
2 cm. di grossezza.
Tutte le strade dovranno essere dotate di adeguate fognature per lo
smaltimento delle acque di pioggia, secondo progetto da approvarsi dall'Ufficio
Tecnico Comunale.
I cigli dei marciapiedi saranno di travertino o cemento di sezione di
0,25 per 0,20.
Il selciato delle cunette sarà in malta di calce e pozzolana con due
filari di selci più bassi per il contenimento della massicciata stradale
e sarà eseguito a regola d'arte con battitura eseguita prima che la
malta abbia fatto presa, portandolo subito al piano definitivo, dopo
di che vi si spargerà malta semi-liquida da far penetrare con granata
negli interstizi.
I giunti saranno impermeabilizzati mediante emulsione bituminosa.
I marciapiedi avranno la superficie guarnita con uno strato di brecciolino
di mm. 4.
I passi carrabili di accesso ad ogni costruzione dovranno essere eseguiti
in selciato.
Tutti i lavori sopra descritti dovranno essere eseguiti a regola d'arte
e secondo le norme vigenti per lavori analoghi eseguiti dal Comune di
Roma.
La rete stradale di cui sopra resterà di proprietà privata.
Articolo
3°
Qualora
in avvenire il Comune decidesse di rendere pubbliche in tutto o in parte
le strade previste dal Piano di lottizzazione, la Società A.X.A. in
proprio e per i suoi aventi causa, si impegna a trasferire al Comune
le aree stradali richieste con gli impianti dei servizi collettivi su
di esse esistenti, a titolo gratuito.
Qualora il Comune sulle aree stradali cedute eseguisse ulteriori lavori
di sistemazione, la Società A.X.A., per sé e suoi aventi causa, si impegna
fin da ora a pagare, per il maggior valore derivante da tali ulteriori
lavori, un contributo di miglioria nella misura applicabile qualora
la zona ricadesse nei limiti del P. R. cittadino vigente; tale impegno,
essendo di carattere convenzionale, manterrà la sua piena validità indipendentemente
dalla vigenza della legge 24 marzo 1932 n. 355.
Articolo
4°
ACQUA
La
Società A.X.A. si impegna a provvedere a sue spese a mezzo dell'A.C.E.A.
agli impianti necessari all'approvvigionamento ed alla distribuzione
dell'acqua potabile occorrente ai bisogni delle nuove costruzioni in
quantitativo non inferiore ad un ventesimo (1/20) di oncia per ogni
appartamento.
Ogni costruzione dovrà essere dotata di regolamentare cabina idrica
ed alla distribuzione interna dovrà provvedersi secondo le norme del
Regolamento d'Igiene.
Articolo
5°
SERVIZI ELETTRICI
Per
quanto riguarda i servizi elettrici si osserveranno le seguenti norme:
a) per la distribuzione ai privati l'A.X.A. provvederà mediante accordi
diretti con gli Enti distributori alla costruzione dell'occorrente rete
di distribuzione; per tali accordi la Società A.X.A. dovrà a parità
di condizioni accordare la preferenza all'A.C.E.A.;
b) per 1'illuminazione delle strade della Lottizzazione l'Amministrazione
Comunale, in accordo con la Società A.X.A., provvederà ad eseguire i
relativi impianti graduandone la esecuzione, a suo insindacabile giudizio,
a seconda della necessità e dello sviluppo del centro abitato.
La relativa spesa dell'impianto sarà pagata dalla A.X.A. con congrue
anticipazioni, salvo determinazione della spesa consuntiva a lavoro
ultimato.
Le spese dell'energia elettrica occorrente per l'illuminazione stradale
graveranno solidalmente sull'A.X.A. e sul Consorzio obbligatorio tra
gli acquirenti di cui all'art. 1° della presente Convenzione, fin tanto
che non si verificherà l'ipotesi prevista dall'art. 3°.
Articolo
6°
IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E FOGNATURE
La
Società si impegna a presentare tempestivamente per l'approvazione degli
Uffici competenti il progetto particolareggiato della fognatura con
le indicazioni dell'impianto terminale e del corso d'acqua ricettore.
Le acque pluviali potranno essere smaltite nel giardino di ciascun fabbricato
a mezzo di pozzi assorbenti costruiti a regola d'arte.
Le acque luride (grigie e nere) dovranno essere allontanate e smaltite,
previa chiarificazione a mezzo di un pozzo tipo piccolo IMHOFF (previsto
in luogo accessibile all'autobotte per l'annuale vuotatura), con camera
di separazione dei fanghi di capacità non inferiore al terzo della sottostante
camera di digestione, dotata di tubo esalatore portato al tetto del
fabbricato; camera di digestione dei fanghi sottostanti alla tramoggia
anulare della capacità di un terzo di mc. per utente; successivi tre
decantatori per le acque; separati a disposizione coassiale, ciascuno
della capacità di un quarto per utente, fra loro raccordati a mezzo
di sifoni a squadra adescati a livello. dello strato medio dei liquami,
emuntore per l'acqua di uscita della terza vasca di decantazione egualmente
alimentato a mezzo di sifone a squa4ra adescato a mezza altezza e razionalmente
raccordato con i canali di smaltimento esistenti, tutti analogamente
al tipo esibito IMHOFF-IGEA, allegato al presente atto sotto la lettera
G.
L 'impianto domestico dovrà essere avviato con il pozzo Imhoff ed i
tre decantatori pieni d'acqua.
Il progetto esecutivo degli impianti di chiarificazione dovrà riportare
la preventiva approvazione dell'Ufficio d'Igiene, che si riserva di
controllare l'esecuzione e l'efficienza degli impianti stessi, a norma
del II comma dell'art. 18 del vigente Regolamento d'Igiene.
Oltre agli impianti di chiarificazione domestica previsti, lo smaltimento
delle acque di chiarificazione nei fossi ricettori, dovrà essere preceduto
da un trattamento terminale a mezzo impianto di depurazione biologica.
Detto impianto dovrà entrare in funzione non appena la lottizzazione
risulterà abitata per i due terzi.
Tutti i lavori di cui sopra saranno eseguiti sotto la vigilanza dell'Ufficio
Fogne e Collettori del Comune di Roma, il quale dovrà essere avvertito
prima dell'inizio di ogni singolo lavoro.
Articolo
7°
COSTRUZIONI
Per
quanto riguarda le costruzioni dovrà osservarsi quanto in materia stabilito
dal Piano di Lottizzazione, sul quale la Commissione Urbanistica ha
espresso parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 1956, riportato
nelle planimetrie allegate a questo atto sotto le lettere E. - F. per
farne parte integrante.
Le costruzioni dovranno essere eseguite: per quanto riguarda l'altezza,
le caratteristiche costruttive, il rapporto tra area coperta ed area
totale di ogni singolo lotto, in conformità del suddetto Piano di Lottizzazione.
Tutti i piani terra abitati devono essere sopraelevati non meno di mt.
0,50 dal piano di campagna.
La copertura degli edifici dovrà essere fatta a tetto con tegole alla
Romana od a terrazzo o mista.
Non dovranno accettarsi seminterrati o sottotetti abitabili.
I lotti compresi nei perimetri segnati dai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5
e 6 - 7 - 8 - 9, nelle allegate planimetrie E. ed F., non dovranno avere
accesso dalla strada attrezzata ma dalle strade laterali secondarie.
I lotti non potranno essere ulteriormente suddivisi, e pertanto, verrà
negata qualsiasi licenza venisse richiesta per costruzioni interessanti
frazioni di detti lotti.
Le domande per le singole costruzioni saranno sottoposte alle ordinarie
norme e disposizioni vigenti in materia e dovranno ottenere la necessaria
approvazione e licenza.
In ogni caso la licenza di costruzione non sarà rilasciata fino a quando
il lotto, cui la licenza si riferisce, non sarà stato dotato delle opere
e dei pubblici servizi.
Eventuali rinvenimenti archeologici saranno soggetti alle norme usuali.
Articolo
8°
OBBLIGHI RELATIVI AI LAVORI
Tutti
i lavori di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguiti al
termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente atto, e cioè da oggi.
Si stabilisce, comunque, che la Società A.X.A. allo scadere del terzo
anno avrà eseguito almeno il 50 per cento delle opere innanzi descritte.
Qualora la Società A.X.A. si rendesse inadempiente in tutto o in parte
degli impegni assunti, il Comune dopo aver proceduto all'accertamento
delle inadempienze in contraddittorio, prescriverà alla suddetta Società
A.X.A. un termine di tre mesi per la esecuzione dei lavori, nei quali
si è riscontrata l'inadempienza. Trascorso inutilmente detto termine,
il Comune procederà d'Ufficio alla esecuzione delle opere. L' Amministrazione
Comunale si rivarrà delle spese sostenute mediante 1 'utilizzazione
della fidejussione di L. 190 milioni di cui al successivo articolo 11.
Per il recupero delle somme spese per l'esecuzione dei lavori in danno,
il Comune è senz'altro autorizzato dal lottizzatore a seguire la procedura
di cui all'art. 55, II comma del T.U. della legge Comunale e Provinciale
del 1934.
Il Comune avrà anche la facoltà di sospendere il rilascio delle licenze
di costruzione, fino a quando non saranno eliminate le inadempienze
agli obblighi contrattuali.
Tutti i lavori di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguiti
su progetti approvati dagli Uffici Tecnici del Comune di Roma e sotto
la sorveglianza dei medesimi, secondo quanto stabilito dall'art. 14
della legge del P. R. 1931.
Articolo
8-bis
Nell'ipotesi
che il Comune intenda far luogo all'attrezzatura di un sottopassaggio
nel tratto della Via Cristoforo Colombo compreso tra la Via dei Monti
San Paolo (ora Via di Acilia) e la Via del Canale della Lingua, la Società
A.X.A. si obbliga a corrispondere un concorso nella spesa in conto del
contributo di cui all'art. 7 del R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981, convertito
nella legge 24 marzo 1932 n. 355, sul Piano Regolatore.
L'importo di tale concorso verrà commisurato a giudizio degli organi
tecnici del Comune, che la Società contraente si impegna fin d'ora di
accettare, all'utilità completa derivante per la proprietà lottizzata
in rapporto alla posizione dell'opera ed alla entità dello insediamento
residenziale previsto dalla Convenzione. Nella totalità i concorsi nella
spesa richiesti a tutte le proprietà avvantaggiate non potranno eccedere
il 30 per cento del costo dell'opera.
Articolo
9°
Ferma
restando in ogni caso la sua diretta obbligazione inerente al regolare
adempimento di quanto sopra stabilito, la Società A.X.A. si impegna
di inserire nei contratti di vendita dei singoli lotti di terreno e
fabbricati la presente Convenzione con i diritti ed obblighi relativi.
Per quanto riguarda la manutenzione stradale, ogni proprietario dovrà
in merito sottostare alle norme del D.L.L. 1° settembre 1918 n. 1446
sui Consorzi Stradali.
Articolo
10°
CESSIONE DI AREE
La
Società A.X.A., come sopra rappresentata, cede gratuitamente, con ogni
garanzia di legge, al Comune di Roma, il quale a mezzo del suo legale
rappresentante, come sopra costituito dichiara di accettare le aree
delle superfici di mq. 10.801,75 (diecimilaottocento uno e settantacinque)
e mq. 7.292,40 (settemila duecentonovantadue e quaranta) colorate in
color rosso ed indicate con i n.ri 1 e 1-A nelle planimetrie che si
allegano sub. H. ed I.
I lotti di cui sopra sono stati misurati in contraddittorio con il Tecnico
del Comune di Roma, Geom. Celestino BATTISTI
ed in data 21 novembre 1960 è stato redatto e sottoscritto dalle parti
apposito verbale dal quale risulta che:
a) il Lotto n. 1 è di forma triangolare e confina con due strade private
da due lati e dal terzo lato con proprietà A.X.A., il tutto come meglio
risulta dallo stralcio planimetrico della Lottizzazione- Scala 1:2000
- e dal particolare Rapp. 1:500 (allegato sub. H.) in cui detto lotto
è tinteggiato in color rosa. E' della superficie di mq. 10.801,75 ed
è riportato in Catasto alla Partita 7857 -Foglio 1113 - Sez. C. particella
n. 8, di maggiore consistenza.
Nel Tipo di frazionamento che, unitamente al certificato Catastale verrà
allegato alla domanda di voltura il lotto in oggetto è distinto come
segue: Foglio 1113, particella n. 8-B, superficie mq. 10.800 - reddito
dominicale frazionato L. 237,60, reddito agrario frazionato L. 64,80
;
b) il Lotto n. 1-A è di forma esagonale e confina con due strade private
della lottizzazione e Piazzale di proprietà A.X.A. nonché con il Canale
del Consorzio di Bonifica di Ostia, che corre parallelamente lungo la
Via dei Pescatori, il tutto come meglio risulta nello stralcio planimetrico
della Lottizzazione - Scala 1:2000 - e dal particolare - Rapp. 1:500
(Allegato sub. I.) in cui detto lotto 1-A è bordato in color rosa.
E' della superficie di mq. 7.202,40 ed è riportato alla Partita 2836,
Foglio 1113, Sezione C., particella 2, di maggiore consistenza.
Nel Tipo di frazionamento che unitamente al certificato catastale verrà
allegato alla domanda di voltura, il lotto in oggetto è distinto come
segue: Foglio 1113, Sezione C., particella 2-B, reddito dominicale frazionato
L. 72,92, reddito agrario frazionato L- 43,75.
Sul lotto 1-A insiste la Cabina elettrica n. 419 A.R. di ml. 5x4 (circa
mq. 20) affittata all'A.C.E.A. con contratto trentennale scadenza 25
gennaio 1990, debitamente registrato e trascritto.
.La Società A.X.A. garantisce la proprietà delle aree sopra indicate
e la loro libertà da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche e trascrizioni
pregiudizievoli.
I lotti di cui si tratta - come del resto tutta la lottizzazione A.X.A.
- ricadono nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Ostia.
L' A.X.A. altresì presta il proprio irrevocabile assenso - a che il
Comune di Roma, disponga a suo insindacabile giudizio la chiusura a
cura e spese della Società A.X.A. medesima, dell'accesso attualmente
esistente sulla Via Cristoforo Colombo, quando verrà - eventualmente
- realizzato il progettato altro accesso tra la Via di Acilia ed il
passaggio da chiudere, come si rileva dalla planimetria già citata.
Il Comune, a suo insindacabile giudizio e senza impegni di tempo, provvederà
a costruire sulle aree stesse quegli Uffici di pubblica utilità che
riterrà più opportuni per le necessità del nuovo quartiere. Potrà, inoltre,
essere consentito al Comune la costruzione sulle aree, come sopra cedute,
delle abitazioni - ivi compresi alloggi di servizio non aventi carattere
di lusso - necessari al personale dell'Amministrazione e sue Aziende,
addetto ai servizi pubblici della zona.
L' A.X.A. si impegna altresì, fin da ora, a cedere al Comune gratuitamente
una striscia di terreno della larghezza di ml. 20, lungo l'intero fronte
della sua proprietà sulla Via Cristoforo Colombo, in modo che il fronte
della rimanente proprietà sia alla distanza di ml. 50 dall'asse della
detta Via Cristoforo Colombo.
La consegna di tale striscia di terreno avverrà al momento in cui si
dovrà procedere all'allargamento della Via Cristoforo Colombo.
L 'impegno della detta cessione sarà trascritto per norma di terzi.
Per il periodo in cui la detta fascia non verrà destinata per lo scopo
anzidetto il Comune di Roma riconosce all'A.X.A. e suoi aventi causa
il diritto di utilizzare detta fascia di terreno per opere di giardinaggio
con facoltà di collocamento e rimozione di qualsiasi pianta e per installazione,
a regola d'arte, di condutture d'acqua e di energia elettrica.
Resta inteso che lo spostamento eventuale di qualsiasi impianto esistente
sulla fascia di terreno in parola, all'atto della consegna al Comune,
verrà eseguito dall'A.X.A. a sua cura e spese.
Articolo
11°
GARANZIE
Il
Credito Commerciale ed Industriale - sede di Roma - come sopra rappresentato,
presa cognizione degli impegni e degli obblighi con il presente atto
assunti dalla Società dichiara di costituirsi fidejussore solidale della
medesima, sino alla concorrenza dell'importo di L. 190.000.000 (centonovanta
milioni) intendendo con tale fidejussione e sino alla concorrenza di
tale somma di sostituirsi all'obbligata per tutti gli impegni ed obblighi
di natura finanziaria da essa assunti, nonché in tutte le spese e le
conseguenze dannose derivanti dal mancato adempimento degli impegni
ed obblighi stessi, con rinunzia ad ogni beneficio compreso quello della
escussione preventiva di cui all'art. 1944 C.C.
Peraltro mano mano che i sopra descritti obblighi saranno adempiuti,
la Società potrà richiedere una congrua riduzione dell'importo della
fidejussione.
Il Credito Commerciale ed Industriale fornisce altresì fidejussione
per l'ammontare di L. 4.000.000 (quattro milioni) in relazione all'Atto
d'obbligo integrativo a rogito di me coadiutore del Notaio Clementi
in data 18 giugno 1960, repertorio 177444, registrato a Roma al n. 17624
VoI. 82/3 in data 20 giugno 1960, a garanzia dell'obbligo di far sottoscrivere
entro due anni dalla avvenuta stipulazione della Convenzione principale
una Convenzione integrativa da parte di tutti coloro ai quali siano
stati trasferiti in proprietà singoli lotti del comprensorio da convenzionare,
od ai loro aventi causa.
Articolo
12°
TRASCRIZIONE
Il
presente atto verrà trascritto per norma di terzi e per ogni effetto
di legge.
I precedenti Atti d'obbligo in data 5 marzo 1959, repertorio 161599,
in data 18 giugno 1960, repertorio n. 177444 e 25 luglio 1960, repertorio
179082 sottoscritti dalla Società A.X.A., tutti a mio rogito, in dipendenza
del presente atto debbono intendersi annullati e privi di ogni efficacia,
con facoltà, ove occorra, di annotamento a margine delle trascrizioni
ipotecarie relative.
La Società A.X.A. dichiara di rinunciare alla ipoteca legale che potesse
comunque spettarle .in dipendenza del presente atto.
Articolo
13°
Ai
fini fiscali si dichiara in L. 500 (cinquecento) il metro quadrato,
il valore delle aree cedute dalla Società A.X.A. al Comune di Roma e
così per mq. 18.094,15 (diciottomila novantaquattro e quindici) in L.
9.047.075 (nove milioni quarantasettemila settantacinque).
Articolo
14°
Le
spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della
Società A.X.A. la quale per quanto riguarda le aree come sopra cedute,
dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all'art.
15 del D.L. 6 luglio 193\ n. 981, convertito in legge 24 marzo 1932
n. 355, di cui all'art. 44 della Tabella allegata E. al R.D. 30 dicembre
1923 n. 3269, di cui all'art. 3 della legge 4 aprile 1953. n. 261, di
cui alla legge 28 giugno 1943 n. 666 e di cui alla legge 3 agosto 1949
n. 589.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per esserne
a piena conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alla
presenza dei testi ai comparenti che a mia interpellanza, dichiaratolo
conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con i testi
e con me Notaio unitamente agli allega ti ai sensi di legge .
Scritto da persona di mia fiducia in nove fogli per pagine trentaquattro
meno linee dieci.
TRASCRITTO alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data
16 febbraio 1961 al n. 10398 d'Ordine ed al i n. 6843 del Registro di
Formalità.
REGISTRATO A ROMA -Ufficio Atti Pubblici - il 22 febbraio 1961 al n.
13426 VoI. 1351 B
ALLEGATO A -Verbale Assemblea Generale Ordinaria Soc. A.X.A. in data
16 gennaio 1961. - Omissis .
ALLEGATO B -Procura del Sindaco del Comune di Roma, On.le Urbano CIOCCETTI,
a favore del Dr. Renato MUCCI -rogito Giorgio ALBERTAZZI rep. 32028
in data 2-2-1961. -Omissis .
ALLEGATO C -Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ROMA
n. 4641 in data 27 luglio 1960. -Omissis .
ALLEGATO D -Verbale n. 185 del CREDITO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DI
ROMA in data 28-