A PROPOSITO DELLA NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO AXA

Si ritiene dover fare chiarezza, per evitare possibili equivoci sulla natura del Consorzio AXA, conseguenti a strumentali dissertazioni con distorte e fuorvianti rappresentazioni relative agli aspetti giuridico-amministrativi della gestione consortile.

Com’è risaputo, per averne sistematicamente trattato nelle Assemblee Generali, il Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA è stato oggetto di una specifica pronuncia giudiziale. Propriamente la sentenza n. 10765 del 2013 emessa dal TAR Lazio, il quale ha riconosciuto la peculiarità dello stesso rispetto agli altri Consorzi Stradali di cui al DLgs.Lgt. n° 1446 del 1918.

Ciò in quanto, diversamente da questi ultimi, esso non è preposto esclusivamente alla manutenzione delle strade, “ma è istituzionalmente tenuto allo svolgimento di ulteriori molteplici attività e servizi nell’esclusivo interesse dei consorziati”.

Il Tribunale ha specificato altresì che il Consorzio AXA, “differenziandosi quindi, per detta ragione, dai consorzi stradali di cui al D.Lgs.Lgt. n° 1446/1918, non è soggetto al controllo dell’amministrazione, salva la preventiva verifica di congruità delle spese di manutenzione stradale ammissibili a contributo”.

Trattasi del cosiddetto “visto di congruità” , da parte dell’Ufficio Tecnico Municipale, di cui il Consorzio sistematicamente si premunisce prima dell’esecuzione di ogni lavoro manutentivo della rete stradale.

Questo è quanto autorevolmente è stato deciso dall’Autorità Giudiziaria e costituisce, per l’Amministrazione consortile, un punto certo ed inderogabile di riferimento con tutte le implicazioni che comporta nell’espletamento della propria attività.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Pietro Ferranti

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