ABBANDONO RIFIUTI VEGETALI

Molti consorziati si chiedono perché siano stati soppressi i punti di raccolta dei rifiuti vegetali in cui gettare sfalci e potature, sostituiti dalla raccolta porta a porta.

È la conseguenza dell’art. 192 del Codice Ambientale che vieta l’abbandono di rifiuti di qualunque genere, compresi quelli vegetali.

È questo il motivo per cui il Consorzio, d’accordo con la SA.ME.DA.R, la ditta che cura il verde e la pulizia del quartiere, è dovuto ricorrere alla raccolta porta a porta. Significa che ogni consorziato è tenuto a “confezionare” i propri rifiuti vegetali in sacchi e fascine ed a lasciarli esclusivamente di fronte alla propria abitazione dalle ore 16 del giorno precedente la raccolta, che avviene settimanalmente secondo un calendario preciso, visibile sul sito alla voce “Verde”.

La giacenza degli scarti vegetali esternamente alla recinzione dei lotti, o fuori dai giorni e dagli orati previsti, si configura come “abbandono di rifiuti” su aree di uso pubblico, per cui i trasgressori sono perseguibili anche penalmente.

In caso di quantità rilevanti o di giorni diversi da quelli in calendario, si può richiedere un prelievo straordinario – previo pagamento – alla ditta SA.ME.DA.R. (uff. 06 52.31.00.78 o 335 80.10.625).

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