Repubblica Italiana
L ‘anno millenovecentosessantuno, addì otto febbraio
8-2-1961
in Roma, nel Palazzo del Campidoglio.
Innanzi a me Dr. Francesco LUCREZIO, coadiutore temporaneo – per delibera 16 dicembre 1960 del Consiglio Notarile di Roma – del Dr. Igino CLEMENTI Notaio in Roma, con studio in Piazza Montecitorio n. 115, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma e Velletri, ed alla presenza dei testi abili per Legge a me noti Signori: Dottor Giorgio NOCELLA (omissis) e Amedeo RICCIO (omissis)
sono presenti
-l’Avv. Guido TROMBETTI, (omissis), nella sua qualità di Presi,dente e Consigliere Delegato della: “A.X.A. -AGRICOLA COMMERCIALE SOCIETA’ PER AZIONI ” con sede in ROMA – Piazza di Spagna n. 60-A, Capitale sociale lire 50.000.000 int.vers., a questo atto autorizzato dall’Assemblea generale degli Azionisti con verbale in data 16 gennaio 1961 che, in estratto autentico, si allega sotto la lettera A.
– il Dott. Renato MUCCI, (omissis), in nome e rappresentanza, del COMUNE DI ROMA giusta procura rilasciatagli dal Dr. Urbano CIOCCETTI Sindaco di Roma, in forza di atto ricevuto dal Notaio Giorgio ALBERTAZZI di Roma in data 2 febbraio 1961, Repertorio n. 32028, che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera E, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Roma n. 4641 del 27 luglio 1960, in copia conforme allegata a questo atto sotto la lettera C.;
– i Signori: Camillo Giorgio DANESI, (omissis) e Dr. Aldo PASQUALINI, (omissis), i quali nella loro rispettiva qualità di Condirettore, il primo, e di Procuratore, il secondo, intervengono in rappresentanza e per conto del CREDITO COMMERCIALE E INDUSTRIALE – Società per Azioni, con sede in Roma, Via dei Crociferi n. 44, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della detta Società in data 28 gennaio 1961 che, in estratto autentico si allega al presente atto sub. D
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, i quali premettono :
-che la Società A.X.A. -AGRICOLA COMMERCIALE SOCIETA’ PER AZIONI – con sede in ROMA, Piazza di Spagna n. 60-A, proprietaria di un terreno sito in Roma, località Acilia-Palocco, della superficie di ettari 148.64.13 (ettari centoquarantotto, are sessantaquattro, centiare tredici), confinante con Via di Acilia, Proprietà Levantesi, Via di Macchia Saponara, Società Generale Immobiliare, Viale Cristoforo Colombo, Demanio dello Stato e Società Acilia Agricola, distinto nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma alle Partite n.ri 2776 e 2836, Foglio 1113, Particelle n.ri 19-20-21-7-26-10-12-15-16-9-2-5-8-3-116-117 e 172; Foglio 1114, Particella 13; Foglio 1115, Particelle 12- 13 e 15; ha avanzato domanda per poter costruire in detto comprensorio un quartiere residenziale secondo il Progetto di lottizzazione sul quale la Commissione Consultiva Urbanistica – Ripartizione XV – Urbanistica ed Edilizia Privata – ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 1956 – il tutto come meglio risulta dalla planimetria (scala 1 :2000) firmata dalle parti e da me Notaio a questo atto si allega sotto la lettera E. e dall’altra simile numerata per migliore identificazione allegata sotto la lettera F. ;
– che la predetta Società A.X.A. -AGRICOLA COMMERCIALE SOCIETA’ PER AZIONI – con atto ricevuto a mio rogito, in data 5 marzo 1959 repertorio n. 161599, registrato a Roma il 12 marzo 1959 al n. 12153 VoI 68/3 Ufficio Atti Pubblici e successivamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 17 marzo 1959, al n. 16319 d’ord. ed al n. 10884 di formalità, nella persona del proprio Consigliere Delegato Avvocato Guido TROMBETTI, a quanto infra debitamente autorizzato, dall’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti giusta delibera in data 21 febbraio 1959 allegata per estratto sotto la lettera A. al suddetto rogito notarile, si è impegnata a provvedere alla costruzione e manutenzione di tutti i pubblici servizi (strade, fogne, illuminazione elettrica, distribuzione dell’acqua ; potabile ecc.) relativi a detto quartiere residenziale ;
– che, trattandosi di zona ricadente fuori dei limiti del Piano Regolatore della Città si rende necessario assicurare, per le costruzioni predette, a norma dell’ari” 14 della legge 24 marzo 1932 n. 355, la sistemazione stradale ed i servizi indispensabili (acqua, fognature, illuminazione) e a tale effetto sono state svolte tra la Società A.X.A. ed il Comune di Roma, le trattative per stabilire le condizioni relative ai lavori da eseguire per la realizzazione della sistemazione stradale e degli altri servizi ;
quindi è che ratificate le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
Articolo 1°
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Società A.X.A. provvederà :
a) ai movimenti di terra ed alle opere di sistemazione di tutte le strade del costruendo centro riportato nelle planimetrie come sopra allegate sub. E. ed F. ;
b) all’approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile a mezzo dell’A.C.E.A. ;
c) allo smaltimento delle acque bianche e nere;
d) all’impianto dei servizi di illuminazione elettrica stradale;
e) alla rete di distribuzione energia elettrica per l’allacciamento dei singoli lotti;
f) alla manutenzione di tutti i servizi pubblici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), mediante costituzione di un Consorzio obbligatorio fra tutti gli acquirenti dei lotti di terreno della Borgata.
Articolo 2°
STRADE
La costruzione delle strade sarà completa nei movimenti di terra con massicciata e cilindratura in modo da permettere l’accesso al lotto da costruire prima della concessione della relativa licenza di costruzione.
La sistemazione definitiva avverrà quando saranno ultimati i fabbricati di almeno due terzi dei lotti fiancheggianti ogni singola strada.
La rete stradale dovrà essere conforme alle planimetrie (allegati E. – F.) facenti parte integrante della presente Convenzione e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– la partita carrabile sarà di ml. 6, ivi comprese due cunette selciate della larghezza di ml. 0,50, per le strade della larghezza di mt. 8-10, oltre i marciapiedi di ml. 1,00 e 2,00 ciascuno ;
– partita carrabile di ml. 8, ivi comprese due cunette selciate della larghezza di ml. 0,50 per le strade della larghezza di ml. 12, oltre i marciapiedi di ml. 2,00 ciascuno, per le strade della larghezza di ml. 16, 20, 24, la sistemazione della partita carrabile verrà delimitata ad una striscia di ml. 8 che dovrà essere successivamente completata in relazione allo sviluppo del centro abitato.
Per la costruzione delle strade dovranno essere osservate le seguenti norme :
a) la partita carrabile dovrà essere sistemata con una massicciata di tufo, ben stretta con gli scapoli collocati sulla superficie del terreno, predisposto nella parte piana e dello spessore di mt. 0,25 ;
b) l’imbrecciata sovrapposta sarà formata di pietrisco siliceo a pezzatura cubica uniforme di lato da 4 a 7 cm. e di spessore ; a completa cilindratura di mt. 0,15 ;
c) la cilindratura dovrà essere eseguita per strati successivi di pietrisco non superiori a cm. 10 con rulli compressori a trazione meccanica da 16 a 20 tonnellate ;
d) durante la cilindratura il pietrisco dovrà tenersi costantemente bagnato, allorché quest’ultimo avrà raggiunto un sufficiente assestamento sarà sparso in superficie pietrisco minuto in quantità non inferiore al 5 per cento del volume del pietrisco grosso da spingersi entro gli interstizi con granata di vimini e poi cilindrato ulteriormente in modo da ottenere il completo assestamento superficiale.
Su detta superficie preventivamente ben scopata, sarà poi eseguita la bitumatura a caldo, di due mani, la prima di kg. 2,50 a mq. e la seconda di kg. 1,50 a mq. debitamente saturato con pietrisco minuto da 0,5 a 2 cm. di grossezza.
Tutte le strade dovranno essere dotate di adeguate fognature per lo smaltimento delle acque di pioggia, secondo progetto da approvarsi dall’Ufficio Tecnico Comunale.
I cigli dei marciapiedi saranno di travertino o cemento di sezione di 0,25 per 0,20.
Il selciato delle cunette sarà in malta di calce e pozzolana con due filari di selci più bassi per il contenimento della massicciata stradale e sarà eseguito a regola d’arte con battitura eseguita prima che la malta abbia fatto presa, portandolo subito al piano definitivo, dopo di che vi si spargerà malta semi-liquida da far penetrare con granata negli interstizi.
I giunti saranno impermeabilizzati mediante emulsione bituminosa.
I marciapiedi avranno la superficie guarnita con uno strato di brecciolino di mm. 4.
I passi carrabili di accesso ad ogni costruzione dovranno essere eseguiti in selciato.
Tutti i lavori sopra descritti dovranno essere eseguiti a regola d’arte e secondo le norme vigenti per lavori analoghi eseguiti dal Comune di Roma.
La rete stradale di cui sopra resterà di proprietà privata.
Articolo 3°
Qualora in avvenire il Comune decidesse di rendere pubbliche in tutto o in parte le strade previste dal Piano di lottizzazione, la Società A.X.A. in proprio e per i suoi aventi causa, si impegna a trasferire al Comune le aree stradali richieste con gli impianti dei servizi collettivi su di esse esistenti, a titolo gratuito.
Qualora il Comune sulle aree stradali cedute eseguisse ulteriori lavori di sistemazione, la Società A.X.A., per sé e suoi aventi causa, si impegna fin da ora a pagare, per il maggior valore derivante da tali ulteriori lavori, un contributo di miglioria nella misura applicabile qualora la zona ricadesse nei limiti del P. R. cittadino vigente; tale impegno, essendo di carattere convenzionale, manterrà la sua piena validità indipendentemente dalla vigenza della legge 24 marzo 1932 n. 355.
Articolo 4°
ACQUA
La Società A.X.A. si impegna a provvedere a sue spese a mezzo dell’A.C.E.A. agli impianti necessari all’approvvigionamento ed alla distribuzione dell’acqua potabile occorrente ai bisogni delle nuove costruzioni in quantitativo non inferiore ad un ventesimo (1/20) di oncia per ogni appartamento.
Ogni costruzione dovrà essere dotata di regolamentare cabina idrica ed alla distribuzione interna dovrà provvedersi secondo le norme del Regolamento d’Igiene.
Articolo 5°
SERVIZI ELETTRICI
Per quanto riguarda i servizi elettrici si osserveranno le seguenti norme:
a) per la distribuzione ai privati l’A.X.A. provvederà mediante accordi diretti con gli Enti distributori alla costruzione dell’occorrente rete di distribuzione; per tali accordi la Società A.X.A. dovrà a parità di condizioni accordare la preferenza all’A.C.E.A.;
b) per 1’illuminazione delle strade della Lottizzazione l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Società A.X.A., provvederà ad eseguire i relativi impianti graduandone la esecuzione, a suo insindacabile giudizio, a seconda della necessità e dello sviluppo del centro abitato.
La relativa spesa dell’impianto sarà pagata dalla A.X.A. con congrue anticipazioni, salvo determinazione della spesa consuntiva a lavoro ultimato.
Le spese dell’energia elettrica occorrente per l’illuminazione stradale graveranno solidalmente sull’A.X.A. e sul Consorzio obbligatorio tra gli acquirenti di cui all’art. 1° della presente Convenzione, fin tanto che non si verificherà l’ipotesi prevista dall’art. 3°.
Articolo 6°
IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E FOGNATURE
La Società si impegna a presentare tempestivamente per l’approvazione degli Uffici competenti il progetto particolareggiato della fognatura con le indicazioni dell’impianto terminale e del corso d’acqua ricettore.
Le acque pluviali potranno essere smaltite nel giardino di ciascun fabbricato a mezzo di pozzi assorbenti costruiti a regola d’arte.
Le acque luride (grigie e nere) dovranno essere allontanate e smaltite, previa chiarificazione a mezzo di un pozzo tipo piccolo IMHOFF (previsto in luogo accessibile all’autobotte per l’annuale vuotatura), con camera di separazione dei fanghi di capacità non inferiore al terzo della sottostante camera di digestione, dotata di tubo esalatore portato al tetto del fabbricato; camera di digestione dei fanghi sottostanti alla tramoggia anulare della capacità di un terzo di mc. per utente; successivi tre decantatori per le acque; separati a disposizione coassiale, ciascuno della capacità di un quarto per utente, fra loro raccordati a mezzo di sifoni a squadra adescati a livello. dello strato medio dei liquami, emuntore per l’acqua di uscita della terza vasca di decantazione egualmente alimentato a mezzo di sifone a squa4ra adescato a mezza altezza e razionalmente raccordato con i canali di smaltimento esistenti, tutti analogamente al tipo esibito IMHOFF-IGEA, allegato al presente atto sotto la lettera G.
L ‘impianto domestico dovrà essere avviato con il pozzo Imhoff ed i tre decantatori pieni d’acqua.
Il progetto esecutivo degli impianti di chiarificazione dovrà riportare la preventiva approvazione dell’Ufficio d’Igiene, che si riserva di controllare l’esecuzione e l’efficienza degli impianti stessi, a norma del II comma dell’art. 18 del vigente Regolamento d’Igiene.
Oltre agli impianti di chiarificazione domestica previsti, lo smaltimento delle acque di chiarificazione nei fossi ricettori, dovrà essere preceduto da un trattamento terminale a mezzo impianto di depurazione biologica.
Detto impianto dovrà entrare in funzione non appena la lottizzazione risulterà abitata per i due terzi.
Tutti i lavori di cui sopra saranno eseguiti sotto la vigilanza dell’Ufficio Fogne e Collettori del Comune di Roma, il quale dovrà essere avvertito prima dell’inizio di ogni singolo lavoro.
Articolo 7°
COSTRUZIONI
Per quanto riguarda le costruzioni dovrà osservarsi quanto in materia stabilito dal Piano di Lottizzazione, sul quale la Commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 1956, riportato nelle planimetrie allegate a questo atto sotto le lettere E. – F. per farne parte integrante.
Le costruzioni dovranno essere eseguite: per quanto riguarda l’altezza, le caratteristiche costruttive, il rapporto tra area coperta ed area totale di ogni singolo lotto, in conformità del suddetto Piano di Lottizzazione.
Tutti i piani terra abitati devono essere sopraelevati non meno di mt. 0,50 dal piano di campagna.
La copertura degli edifici dovrà essere fatta a tetto con tegole alla Romana od a terrazzo o mista.
Non dovranno accettarsi seminterrati o sottotetti abitabili.
I lotti compresi nei perimetri segnati dai numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6 – 7 – 8 – 9, nelle allegate planimetrie E. ed F., non dovranno avere accesso dalla strada attrezzata ma dalle strade laterali secondarie.
I lotti non potranno essere ulteriormente suddivisi, e pertanto, verrà negata qualsiasi licenza venisse richiesta per costruzioni interessanti frazioni di detti lotti.
Le domande per le singole costruzioni saranno sottoposte alle ordinarie norme e disposizioni vigenti in materia e dovranno ottenere la necessaria approvazione e licenza.
In ogni caso la licenza di costruzione non sarà rilasciata fino a quando il lotto, cui la licenza si riferisce, non sarà stato dotato delle opere e dei pubblici servizi.
Eventuali rinvenimenti archeologici saranno soggetti alle norme usuali.
Articolo 8°
OBBLIGHI RELATIVI AI LAVORI
Tutti i lavori di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguiti al termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto, e cioè da oggi.
Si stabilisce, comunque, che la Società A.X.A. allo scadere del terzo anno avrà eseguito almeno il 50 per cento delle opere innanzi descritte.
Qualora la Società A.X.A. si rendesse inadempiente in tutto o in parte degli impegni assunti, il Comune dopo aver proceduto all’accertamento delle inadempienze in contraddittorio, prescriverà alla suddetta Società A.X.A. un termine di tre mesi per la esecuzione dei lavori, nei quali si è riscontrata l’inadempienza. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune procederà d’Ufficio alla esecuzione delle opere. L’ Amministrazione Comunale si rivarrà delle spese sostenute mediante 1 ‘utilizzazione della fidejussione di L. 190 milioni di cui al successivo articolo 11.
Per il recupero delle somme spese per l’esecuzione dei lavori in danno, il Comune è senz’altro autorizzato dal lottizzatore a seguire la procedura di cui all’art. 55, II comma del T.U. della legge Comunale e Provinciale del 1934.
Il Comune avrà anche la facoltà di sospendere il rilascio delle licenze di costruzione, fino a quando non saranno eliminate le inadempienze agli obblighi contrattuali.
Tutti i lavori di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguiti su progetti approvati dagli Uffici Tecnici del Comune di Roma e sotto la sorveglianza dei medesimi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 della legge del P. R. 1931.
Articolo 8-bis
Nell’ipotesi che il Comune intenda far luogo all’attrezzatura di un sottopassaggio nel tratto della Via Cristoforo Colombo compreso tra la Via dei Monti San Paolo (ora Via di Acilia) e la Via del Canale della Lingua, la Società A.X.A. si obbliga a corrispondere un concorso nella spesa in conto del contributo di cui all’art. 7 del R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355, sul Piano Regolatore.
L’importo di tale concorso verrà commisurato a giudizio degli organi tecnici del Comune, che la Società contraente si impegna fin d’ora di accettare, all’utilità completa derivante per la proprietà lottizzata in rapporto alla posizione dell’opera ed alla entità dello insediamento residenziale previsto dalla Convenzione. Nella totalità i concorsi nella spesa richiesti a tutte le proprietà avvantaggiate non potranno eccedere il 30 per cento del costo dell’opera.
Articolo 9°
Ferma restando in ogni caso la sua diretta obbligazione inerente al regolare adempimento di quanto sopra stabilito, la Società A.X.A. si impegna di inserire nei contratti di vendita dei singoli lotti di terreno e fabbricati la presente Convenzione con i diritti ed obblighi relativi.
Per quanto riguarda la manutenzione stradale, ogni proprietario dovrà in merito sottostare alle norme del D.L.L. 1° settembre 1918 n. 1446 sui Consorzi Stradali.
Articolo 10°
CESSIONE DI AREE
La Società A.X.A., come sopra rappresentata, cede gratuitamente, con ogni garanzia di legge, al Comune di Roma, il quale a mezzo del suo legale rappresentante, come sopra costituito dichiara di accettare le aree delle superfici di mq. 10.801,75 (diecimilaottocento uno e settantacinque) e mq. 7.292,40 (settemila duecentonovantadue e quaranta) colorate in color rosso ed indicate con i n.ri 1 e 1-A nelle planimetrie che si allegano sub. H. ed I.
I lotti di cui sopra sono stati misurati in contraddittorio con il Tecnico del Comune di Roma, Geom. Celestino BATTISTI
ed in data 21 novembre 1960 è stato redatto e sottoscritto dalle parti apposito verbale dal quale risulta che:
a) il Lotto n. 1 è di forma triangolare e confina con due strade private da due lati e dal terzo lato con proprietà A.X.A., il tutto come meglio risulta dallo stralcio planimetrico della Lottizzazione- Scala 1:2000 – e dal particolare Rapp. 1:500 (allegato sub. H.) in cui detto lotto è tinteggiato in color rosa. E’ della superficie di mq. 10.801,75 ed è riportato in Catasto alla Partita 7857 -Foglio 1113 – Sez. C. particella n. 8, di maggiore consistenza.
Nel Tipo di frazionamento che, unitamente al certificato Catastale verrà allegato alla domanda di voltura il lotto in oggetto è distinto come segue: Foglio 1113, particella n. 8-B, superficie mq. 10.800 – reddito dominicale frazionato L. 237,60, reddito agrario frazionato L. 64,80 ;
b) il Lotto n. 1-A è di forma esagonale e confina con due strade private della lottizzazione e Piazzale di proprietà A.X.A. nonché con il Canale del Consorzio di Bonifica di Ostia, che corre parallelamente lungo la Via dei Pescatori, il tutto come meglio risulta nello stralcio planimetrico della Lottizzazione – Scala 1:2000 – e dal particolare – Rapp. 1:500 (Allegato sub. I.) in cui detto lotto 1-A è bordato in color rosa.
E’ della superficie di mq. 7.202,40 ed è riportato alla Partita 2836, Foglio 1113, Sezione C., particella 2, di maggiore consistenza.
Nel Tipo di frazionamento che unitamente al certificato catastale verrà allegato alla domanda di voltura, il lotto in oggetto è distinto come segue: Foglio 1113, Sezione C., particella 2-B, reddito dominicale frazionato L. 72,92, reddito agrario frazionato L- 43,75.
Sul lotto 1-A insiste la Cabina elettrica n. 419 A.R. di ml. 5×4 (circa mq. 20) affittata all’A.C.E.A. con contratto trentennale scadenza 25 gennaio 1990, debitamente registrato e trascritto.
.La Società A.X.A. garantisce la proprietà delle aree sopra indicate e la loro libertà da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
I lotti di cui si tratta – come del resto tutta la lottizzazione A.X.A. – ricadono nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Ostia.
L’ A.X.A. altresì presta il proprio irrevocabile assenso – a che il Comune di Roma, disponga a suo insindacabile giudizio la chiusura a cura e spese della Società A.X.A. medesima, dell’accesso attualmente esistente sulla Via Cristoforo Colombo, quando verrà – eventualmente – realizzato il progettato altro accesso tra la Via di Acilia ed il passaggio da chiudere, come si rileva dalla planimetria già citata.
Il Comune, a suo insindacabile giudizio e senza impegni di tempo, provvederà a costruire sulle aree stesse quegli Uffici di pubblica utilità che riterrà più opportuni per le necessità del nuovo quartiere. Potrà, inoltre, essere consentito al Comune la costruzione sulle aree, come sopra cedute, delle abitazioni – ivi compresi alloggi di servizio non aventi carattere di lusso – necessari al personale dell’Amministrazione e sue Aziende, addetto ai servizi pubblici della zona.
L’ A.X.A. si impegna altresì, fin da ora, a cedere al Comune gratuitamente una striscia di terreno della larghezza di ml. 20, lungo l’intero fronte della sua proprietà sulla Via Cristoforo Colombo, in modo che il fronte della rimanente proprietà sia alla distanza di ml. 50 dall’asse della detta Via Cristoforo Colombo.
La consegna di tale striscia di terreno avverrà al momento in cui si dovrà procedere all’allargamento della Via Cristoforo Colombo.
L ‘impegno della detta cessione sarà trascritto per norma di terzi.
Per il periodo in cui la detta fascia non verrà destinata per lo scopo anzidetto il Comune di Roma riconosce all’A.X.A. e suoi aventi causa il diritto di utilizzare detta fascia di terreno per opere di giardinaggio con facoltà di collocamento e rimozione di qualsiasi pianta e per installazione, a regola d’arte, di condutture d’acqua e di energia elettrica.
Resta inteso che lo spostamento eventuale di qualsiasi impianto esistente sulla fascia di terreno in parola, all’atto della consegna al Comune, verrà eseguito dall’A.X.A. a sua cura e spese.
Articolo 11°
GARANZIE
Il Credito Commerciale ed Industriale – sede di Roma – come sopra rappresentato, presa cognizione degli impegni e degli obblighi con il presente atto assunti dalla Società dichiara di costituirsi fidejussore solidale della medesima, sino alla concorrenza dell’importo di L. 190.000.000 (centonovanta milioni) intendendo con tale fidejussione e sino alla concorrenza di tale somma di sostituirsi all’obbligata per tutti gli impegni ed obblighi di natura finanziaria da essa assunti, nonché in tutte le spese e le conseguenze dannose derivanti dal mancato adempimento degli impegni ed obblighi stessi, con rinunzia ad ogni beneficio compreso quello della escussione preventiva di cui all’art. 1944 C.C.
Peraltro mano mano che i sopra descritti obblighi saranno adempiuti, la Società potrà richiedere una congrua riduzione dell’importo della fidejussione.
Il Credito Commerciale ed Industriale fornisce altresì fidejussione per l’ammontare di L. 4.000.000 (quattro milioni) in relazione all’Atto d’obbligo integrativo a rogito di me coadiutore del Notaio Clementi in data 18 giugno 1960, repertorio 177444, registrato a Roma al n. 17624 VoI. 82/3 in data 20 giugno 1960, a garanzia dell’obbligo di far sottoscrivere entro due anni dalla avvenuta stipulazione della Convenzione principale una Convenzione integrativa da parte di tutti coloro ai quali siano stati trasferiti in proprietà singoli lotti del comprensorio da convenzionare, od ai loro aventi causa.
Articolo 12°
TRASCRIZIONE
Il presente atto verrà trascritto per norma di terzi e per ogni effetto di legge.
I precedenti Atti d’obbligo in data 5 marzo 1959, repertorio 161599, in data 18 giugno 1960, repertorio n. 177444 e 25 luglio 1960, repertorio 179082 sottoscritti dalla Società A.X.A., tutti a mio rogito, in dipendenza del presente atto debbono intendersi annullati e privi di ogni efficacia, con facoltà, ove occorra, di annotamento a margine delle trascrizioni ipotecarie relative.
La Società A.X.A. dichiara di rinunciare alla ipoteca legale che potesse comunque spettarle .in dipendenza del presente atto.
Articolo 13°
Ai fini fiscali si dichiara in L. 500 (cinquecento) il metro quadrato, il valore delle aree cedute dalla Società A.X.A. al Comune di Roma e così per mq. 18.094,15 (diciottomila novantaquattro e quindici) in L. 9.047.075 (nove milioni quarantasettemila settantacinque).
Articolo 14°
Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Società A.X.A. la quale per quanto riguarda le aree come sopra cedute, dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 15 del D.L. 6 luglio 193\ n. 981, convertito in legge 24 marzo 1932 n. 355, di cui all’art. 44 della Tabella allegata E. al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, di cui all’art. 3 della legge 4 aprile 1953. n. 261, di cui alla legge 28 giugno 1943 n. 666 e di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per esserne a piena conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alla presenza dei testi ai comparenti che a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con i testi e con me Notaio unitamente agli allega ti ai sensi di legge .
Scritto da persona di mia fiducia in nove fogli per pagine trentaquattro meno linee dieci.
TRASCRITTO alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 16 febbraio 1961 al n. 10398 d’Ordine ed al i n. 6843 del Registro di Formalità.
REGISTRATO A ROMA -Ufficio Atti Pubblici – il 22 febbraio 1961 al n. 13426 VoI. 1351 B
ALLEGATO A -Verbale Assemblea Generale Ordinaria Soc. A.X.A. in data 16 gennaio 1961. – Omissis .
ALLEGATO B -Procura del Sindaco del Comune di Roma, On.le Urbano CIOCCETTI, a favore del Dr. Renato MUCCI -rogito Giorgio ALBERTAZZI rep. 32028 in data 2-2-1961. -Omissis .
ALLEGATO C -Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ROMA n. 4641 in data 27 luglio 1960. -Omissis .
ALLEGATO D -Verbale n. 185 del CREDITO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DI ROMA in data 28