DANNI DA EQUITALIA PER MANCATO PERSEGUIMENTO MOROSITA’ CONSORTILI

Come è noto dal 1 gennaio 2012 l’amministrazione consortile ha affidato alla banca popolare di sondrio la riscossione dei contributi consortili, in precedenza demandata ad equitalia. Motivo di tale scelta, oltre alla riduzione dei costi del servizio ed all’immediatezza degli accrediti, direttamente sul conto bancario consortile delle somme versate, fu soprattutto la constatata inerzia dell’agente di riscossione nell’azione di recupero delle morosita’, che andavano progressivamente cumulandosi senza che il consorzio potesse intraprendere autonome iniziative di recupero, come poi invece ha fatto e sta proseguendo sistematicamente con proficui risultati.
Infatti il recupero degli oneri consortili dovuti dai consorziati per gli anni dal 2012 al 2018 e’ stato considerevole, fino a raggiungere mediamente il 70% delle morosita’; senza inoltre contare l’integrale recupero del contributo comunale di legge, attraverso le specifiche azioni giudiziarie, conclusesi tutte fruttuosamente, anche con condanna alla spese, nei confronti di roma capitale, morosa, con inaudita pervicacia, dal 2010.
Alla solerzia ed ai consistenti risultati dell’attivita’ di recupero espletata dall’amministrazione consortile, si contrappongono dannosamente le pregiudizievoli conseguenze derivate dal mancato perseguimento da parte di equitalia delle morosita’ durante la propria gestione.
Tra l’altro e’ accaduto, infatti, che per effetto delle disposizioni normative del d.l. n. 119/2018 (pace fiscale) il consorzio si e’ visto annullare automaticamente tutti i propri crediti per contributi consortili di importo sino a € 1.000,00 per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2010, per un totale di circa € 250.000,00. cio’ malgrado la formale contestazione del consorzio circa l’inapplicabilitas’ della citata normativa ai contributi consortili, aventi natura esclusivamente privatistica, e pertanto non configurabili come “debiti fiscali e previdenziali” a cui fa specifico riferimento la normativa stessa.
Al contrario avviso recisamente ribadito dall’agenzia delle entrate – riscossione, subentrata ad equitalia, il consorzio ha fatto espressa riserva di danni.
Vengono in mente a questo punto le recriminazioni nei confronti dell’amministrazione consortile, da parte di taluni oppositori, per aver risolto il rapporto con l’ex equitalia in favore della riscossione diretta tramite banca.
Tra gli ulteriori contributi non riscossi da equitalia si annoverano quelli relativi al lotto dell’ex drive in fino al 2011, allorche’ per gli anni successivi si e’ potuto attivare il consorzio ottenendo nel 2017 l’emissione di un decreto ingiuntivo per gli anni dal 2012 al 2016 per € 138.268,29.
La societa’ proprietaria del lotto, perseverando nelle contestazioni gia’ mosse in un defatigante iter stragiudiziale, proponeva opposizione a detto decreto deducendo, tra l’altro, l’illegittimita’ dell’imposizione contributiva basata su parametri non rispondenti alle caratteristiche del lotto, che – medio tempore – aveva perso la propria originaria destinazione a cine dirve in.
Stante l’alea del giudizio, in considerazione delle difficolta’ di qualificazione della nuova tipologia del lotto ai fini del calcolo del contributo spettante, si e’ addivenuto ad un accordo transattivo includendo anche gli anni 2017 e 2018.
L’accordo ha previsto che, fermi restanti gli importi calcolati per i parametri “fronte stradale” (€ 18.067,70), “volumetria” ( € 4.275,39) e “unita’ immobiliari” (€ 10.738,74), per il parametro “area lotto” pari ad una superficie mq 53.856,52 si apportava una riduzione del 50%, determinando cosi’ il totale del contributo per gli anni dal 2012 al 2018 nel complessivo importo di € 116.675,61, e convenendo l’applicazione di tale criterio solo sino al conseguimento di una specifica destinazione del lotto.
Quanto esposto al riguardo vale anche a chiarimento della questione posta da alcuni consorziati relativamente alla modifica in diminuzione di circa 27.000 mq nel calcolo del ruolo 2019, rispetto al 2018, dell’area complessiva della lottizzazione. tale area in diminuzione, apportata al calcolo del ruolo consortile 2019 corrisponde, per effetto della transazione, alla diversa imposizione contriibutiva, relativa al parametro area lotto, causata dalla sopravvenuta perdita dell’originaria destinazione del lotto.
Come evidente, l’amministrazione consortile prosegue solerte nella propria attivita’ di gestione nell’ottica della tutela degli interessi della comunita’ sia per quanto attiene le attivita’ di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture consortili, che tutte le altre connesse alla natura giuridica e amministrativa della complessa gestione del comprensorio.

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