Elezioni Organi Collegiali Consortili
Al Presidente del Municipio X – Roma Capitale
Dott.ssa Giuliana Di Pillo
Al Direttore del Municipio X -Roma Capitale
Arch. Giacomo Guastella
protocollo.municipio10@pec.comune.roma.it
Alla Prefettura di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it
Roma, 12 maggio 2021
Oggetto: elezioni Assemblea Generale dei Consorziati del 22 Maggio 2021.
Si fa riferimento alla nota datata 6 maggio u.s., sottoscritta da tre consorziati, riferita alle elezioni degli Organi Collegiali, indirizzata al Presidente del Municipio X e al Direttore dello stesso, nonché alla Prefettura di Roma e allo scrivente Consorzio.
Al riguardo preme a questo Consorzio, innanzitutto, rappresentare quanto siano del tutto infondate e strumentali le eccezioni sollevate con le relative inaccoglibili proposte come si evidenzia di seguito circa ciascun punto degli argomenti sollevati:
1) Votazioni a scrutinio segreto.
Come è noto nel Consorzio, a norma dell’art. 24 dello Statuto, “il diritto al voto è pari alle carature attribuite ad ogni singolo consorziato. Lo stesso articolo prevede, infatti che ciascun elettore utilizzi “il tagliando della scheda voto personale”.
Ragione per cui la pretesa che la scheda di voto non debba indicare il codice con la consistenza delle carature e, quindi, del valore del voto, si presenta assurda dal momento che diversamente sarebbe impossibile lo scrutinio con la debita computazione dei voti. Peraltro con preclusione della possibilità di una eventuale successiva azione di controllo.
La segretezza è assicurata dalla previsione che i componenti del seggio elettorale che scrutineranno i voti espressi redigano, a fine lavori, un verbale che riporti il risultato delle votazioni in maniera aggregata, senza riferimenti ai dati personali dei votanti (favorevoli, contrari ed astenuti). Di conseguenza il voto non essendo riconducibile ad alcuno dei consorziati risulta di fatto segreto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 18/10/2002 n. 5711).
2) Regolamento elettorale.
Come ben chiarito, le modalità elettorali sono compiutamente specificate dallo Statuto e risultano sistematicamente applicate nel corso degli anni in base allo stesso.
In virtù di ciò il Consiglio non ha adottato un Regolamento elettorale ma ha semplicemente fornito utili indicazioni sul proprio sito per l’espletamento del voto.
Risulta quindi del tutto a sproposito la rivendicazione da parte dei firmatari di un Regolamento elettorale con la pretesa per giunta che dovesse essere stato “approvato dalle liste che si candideranno”!!!!!!!!!
3) Verifica dell’intero processo elettorale
Il processo elettorale è garantito dalle norme statutarie e non già da iniziative dei singoli, candidati o meno, i quali possono esercitare i propri diritti di consorziati nell’ambito delle norme statutarie stesse.
4) Costituzione del seggio elettorale.
L’art. 15 dello Statuto, richiamato dai tre consorziati firmatari, in modo del tutto errato e fuorviante, in realtà dispone che il Presidente dell’Assemblea nomini…”gli addetti al seggio per il controllo delle operazioni di voto e scrutinio”.
Nella prassi sono chiamati a farne parte le tre dipendenti amministrative del Consorzio, nonché due scrutatori scelti dal Presidente tra i consorziati estranei alle liste.
La presenza del personale quale addetto al seggio è necessitata dallo svolgimento tecnico delle operazioni di scrutinio. Esso peraltro, opera in condizioni di neutralità stante il divieto di candidatura per parenti e affini di 1° e 2° grado rispetto al personale dipendente, come previsto statutariamente dall’art. 22 punto 5.
5) Modalità calcolo carati per il quorum deliberativo.
Il calcolo dei carati ai fini del quorum deliberativo per l’Assemblea del 22/05/2021 è stato effettuato sulla base del Bilancio preventivo e del ruolo 2021 ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, ossia sul ruolo immediatamente precedente all’Assemblea.
La contestazione che tale ruolo sia provvisorio e non approvato dall’Assemblea è del tutto inconsistente atteso che il ruolo è stato emesso in base all’art. 19 dello Statuto secondo cui in caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione provvede all’esplicazione degli affari consortili, riferendone alla prima Assemblea.
6) Conteggio elettronico dei voti.
Infine risulta del tutto fuori luogo e paradossale la richiesta di effettuare il conteggio manuale dei voti scrutinati in quanto “il software non garantirebbe l’anonimato, la segretezza e la congruità (sic!!) delle preferenze espresse dagli elettori”. Per quanto spiegato al punto 1 non si ritiene aggiungere altro.
Alla luce di quanto illustrato risulta evidente la pretestuosità delle asserzioni contenute nella nota, diramata dai tre consorziati firmatari, atteso che la invocata “massima trasparenza, democrazia e segretezza che tutela gli interessi legittimi di tutti i consorziati e di coloro che si sono candidati” è garantita dall’applicazione delle norme statutarie.
f.to Pietro Francesco Ferranti
IL PRESIDENTE