Norme di comportamento

Approvato nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011

Allegato D all’atto pubblico rep. 53 Raccolta n. 30  registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011  al n. 25468 e depositato in copia autentica notarile presso gli uffici consortili.

I – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dai principi fondamentali della Convenzione circa la indivisibilità dei lotti, le modalità ed i limiti di edificabilità ed i vincoli di destinazione delle aree, nonché dalle disposizioni dello Statuto in particolare  per quanto riguarda:

1)  i termini ed i modi di comunicazione in caso trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà dell’immobile, con invio, in caso di compravendita o donazione, al Consorzio dell’atto notarile con inserita la clausola dell’obbligatorietà dell’appartenenza al Consorzio stesso;

2)  la trasmissione dei dati catastali aggiornati a seguito di modifiche apportate all’immobile;

3)  gli adempimenti prescritti per l’allaccio in fogna delle acque reflue domestiche e la procedura per l’autorizzazione degli scarichi di quelle non domestiche;

4)  la partecipazione alle spese consortili secondo i criteri stabiliti dall’art.8 dello stesso Statuto  che fanno riferimento alla superficie dell’area interna alla recinzione del lotto, alla lunghezza del fronte stradale, alla volumetria effettivamente realizzata ed al numero delle unità immobiliari da documentare catastalmente a cura del consorziato.

II – FRAZIONAMENTO DEL CONTRIBUTO TRA COMPROPRIETARI

Per ottenere il frazionamento del contributo relativo al lotto, con la emissione di cartelle intestate ai singoli comproprietari, gli interessati devono farne richiesta al Consorzio, fornendo in caso di condominio il piano millesimale di ripartizione di proprietà approvato dall’Assemblea condominale, e diversamente, ove non sia stato costituito un condominio, una autodichiarazione dei comproprietari attestante la percentuale delle rispettive quote di spettanza.

Il frazionamento sarà attuato nel ruolo di contribuenza dell’anno successivo alla richiesta come sopra documentata, e vengono considerati Consorziati i singoli condomini o comproprietari.

III – CONSORZIATI  E UTENTI

Per Statuto la qualità di “Consorziato” presuppone la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un terreno e/o fabbricato compreso nel Comprensorio AXA, con riserva solo agli stessi del diritto di voto in Assemblea e di far parte degli organi collegiali consortili, fatta eccezione per Roma Capitale che vota, oltre che come Consorziato, anche come Ente erogatore del contributo di cui al D. Lgs..Lgt.n. 1446 del 1918. Vengono, invece, genericamente indicati come “Utenti” tutti coloro che a vario titolo fruiscono di infrastrutture e/o servizi consortili oppure utilizzarono aree comprese nel Comprensorio.

IV – RUOLO STRAORDINARIO

Al fine della riscossione degli introiti diversi dalle “Entrate” iscritte nel “ruolo ordinario di contribuenza”, viene emesso dal Consiglio di Amministrazione un “ruolo straordinario” se si tratta di Consorziati o di Utenti che risiedono, dimorano oppure operano nel Comprensorio, mentre vengono riscossi direttamente gli importi dovuti da soggetti diversi sia per danneggiamento e rimborsi,che per qualsiasi altro titolo. L’iscrizione nel ruolo straordinario non dà diritto al voto e gli importi iscritti in tale ruolo non sono computabili per l’attribuzione al Consorziato delle carature per la partecipazione all’Assemblea.

V – LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il Consorziato preventivamente all’esecuzione di lavori di frazionamento dell’immobile, oppure di  di ampliamento e/o di trasformazione dello stesso, è tenuto a darne comunicazione al Consorzio, con trasmissione dei relativi elaborati progettuali, al fine della valutazione della eventuale incidenza sulla capacità di depurazione dell’impianto consortile, e dell’aggiornamento delle carature, nonché per l’acquisizione del nulla osta del Consorzio, propedeutico alle richieste autorizzative da presentare agli Uffici tecnici comunali.

VI – RECINZIONI, ALBERATURE

I lotti, ancorché non  edificati, devono essere recintati a norma delle disposizioni del Cod. Civ. e del Regolamento comunale, lasciando libere le parti, non di uso esclusivo dei proprietari in quanto destinate per Convenzione a verde e/o ad aree di uso consortile.

Non è consentito esternamente alla recinzione impiantare alberi, arbusti , siepi o piante di alcun genere , ne  creare un qualsivoglia ingombro che impedisca o limiti la transitabilità pedonale . In caso di inottemperanza il proprietario dovrà provvedere alla rimozione nel termine indicato dal Consorzio che in mancanza, senza ulteriore avviso, ne effettuerà l’esecuzione con rivalsa dei relativi oneri nei confronti dell’interessato.

Le piantagioni internamente alla recinzione vanno effettuate, salvo diverse prescrizioni del Regolamento comunale, a  distanza dalla stessa di non meno di mt  3 per gli alberi di alto fusto, di metri 1,5 per quelli di non alto fusto e di mt. 0,50 per gli arbusti e le siepi per le quali però, a seconda della tipologia, viene prescritta una distanza maggiore fino mt. 2,00.

Gli alberi interni alla recinzione vanno sistematicamente potati dai proprietari in particolare per quanto riguarda  la chioma o i rami protesi esternamente alla recinzione.

Il taglio degli apparati radicali che investono le aree consortili viene effettuato dal Consorzio con imputazione dei relativi oneri, anche per il ripristino delle superfici interessate, nei confronti del proprietario della pianta.

VII – PASSI CARRABILI

L’apertura di passi carrabili è consentita, previa autorizzazione del Consorzio, nei limiti previsti dalla Convenzione, a norma della quale vanno realizzati con pavimentazione in cubetti di selce con esclusione di qualsiasi diverso materiale. In caso di difformità dal materiale prescritto, il Consorzio, previa intimazione, persistendo l’inottemperanza provvederà alla sostituzione della pavimentazione  imputandone la relativa spesa al proprietario con iscrizione del relativo importo nel ruolo straordinario.

I passi carrabili vanno tenuti in perfetto stato di manutenzione dai rispettivi proprietari i quali, in mancanza, rispondono delle situazioni di pericolo che dovessero verificarsi per il transito pedonale sugli stessi.

Tutti i passi carrabili vanno censiti e registrati nell’ apposito elenco da istituire presso il Consorzio e che sarà aggiornato in caso di nuove aperture o modifiche di quelle preesistenti.

VIII – OCCUPAZIONE AREE CONSORTILI

L’occupazione di aree consortili è regolata dallo Statuto, che ne stabilisce anche il criterio di determinazione del canone che l’occupante è tenuto a corrispondere al Consorzio.

L’occupazione prevede la preventiva autorizzazione del Consorzio, e la stipula di una Convenzione con l’indicazione della superficie occupata, del tipo di utilizzazione e della durata della stessa.

La Convenzione, così come la domanda di occupazione, in caso che il richiedente sia un inquilino, devono essere sottoscritte dal proprietario.

In caso di mancato pagamento del canone, decorso il termine di intimazione del sollecito da parte del Consorzio, l’area dovrà essere immediatamente sgombrata, senza che al Consorzio possa essere opposta eccezione alcuna.

IX – TRANSITO E SOSTA DI AUTOVEICOLI

La circolazione nell’ambito del comprensorio deve svolgersi nell’assoluto rispetto delle norme dei limiti di velocità massima di km/h 40, con particolare prudenza in prossimità delle scuole, degli incroci e delle attività commerciali.

Gli utenti devono avvalersi delle aree di parcheggio private pertinenti alle rispettive proprietà, contenendo al minimo l’uso delle aree comuni.

Limitatamente ad autovetture e motoveicoli è permesso, in caso di inderogabile necessità, la sosta, sempreché diligentemente accostati al marciapiede in modo da occupare il minor spazio possibile,  lungo le vie e le aree consortili ove non ne sia previsto il divieto.

X – RACCOLTA SCARTI VEGETALI

L’espletamento del servizio di raccolta degli scarti vegetali provenienti da giardini privati richiede la puntuale osservanza  delle indicazioni fornite dal Consorzio circa i tempi e le modalità in cui vanno deposti gli scarti stessi. In mancanza la Ditta incaricata non è tenuta contrattualmente ad effettuarne il ritiro per cui l’interessato dovrà riportare i colli e o le fascine all’interno della proprietà per poterli conferire nel turno successivo.

Il servizio non contempla l’asportazione di terra, detriti, oggetti fuori uso ed immondizia di alcun genere, che se frammisti agli scarti vegetali ne comportano, in sede di smaltimento, il rifiuto da parte della discarica e nel contempo la denuncia del caso alle Autorità competenti.

XI – DEPURATORE

Al fine dell’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue non domestiche si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue non domestiche in fognatura consortile.

Per quanto riguarda le acque reflue domestiche l’allaccio è consentito previa verifica tecnica della conformità dell’imbocco in fogna agli elaborati grafici presentati al Consorzio.

E’ fatto tassativo divieto di convogliare nella fognatura consortile le acque pluviali delle coperture e dei terrazzi dei fabbricati, così come quelle delle superfici pavimentate interne al lotto che dovranno, tutte, obbligatoriamente essere smaltite per percolazione nell’ambito del lotto stesso.

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