Regolamento Contabile Amministrativo

Approvato nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011

Allegato C  all’atto pubblico rep. 53 Raccolta n. 30 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011  al n. 25468   e depositato in copia autentica notarile presso gli uffici consortili.

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA E  PATRIMONIALE

CAPO I

OGGETTO, PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto e principi

In attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi contenuti nella normativa in materia di contabilità finanziaria per gli Enti pubblici, in quanto applicabili, il presente Regolamento disciplina l’ordinamento contabile e la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica del Consorzio Stradale Centro Residenziale Axa.

Art. 2 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario del Consorzio ha  la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Art. 3 – Strumenti di programmazione pluriennale

Gli strumenti di programmazione pluriennale sono costituiti dal Piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti consortili e dal Bilancio pluriennale del Consorzio, predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La programmazione pluriennale si riferisce ad un triennio e consta di una parte prescrittiva ed una parte programmatica.

Art. 4 – Piano pluriennale di manutenzione straordinaria

Il  Piano pluriennale di manutenzione straordinaria, di ricostruzione ed eventuale potenziamento delle strade, delle opere di urbanizzazione e degli impianti consortili individua gli obiettivi e ne stabilisce le priorità al fine della formazione dei programmi annuali del Consorzio.

Art. 5 – Bilancio pluriennale del Consorzio

1. Il Bilancio pluriennale del Consorzio è redatto in termini finanziari di competenza e si riferisce al medesimo triennio del Piano pluriennale di manutenzione straordinaria.

2. Esso svolge una funzione programmatoria ai fini della formazione dei bilanci annuali indicando le entrate e le spese certe e/o prevedibili per quanto attiene sia l’attività di manutenzione ordinaria che straordinaria e di ogni altra natura inerente alla gestione consortile.

3. Con riguardo al primo esercizio da esso considerato, il bilancio pluriennale è costituito dal Bilancio annuale di previsione del Consorzio e possiede una funzione prescrittiva, mentre per i restanti esercizi, esso si limita a definire il quadro di risorse finanziarie per il periodo di riferimento.

4. Il bilancio di previsione pluriennale indica, per ciascuna categoria di entrata e di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

Il bilancio di previsione pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE  ANNUALE – GESTIONE FINANZIARIA

Art.6 – Programmazione annuale

Lo strumento di programmazione annuale del Consorzio è costituito dal Bilancio annuale di previsione in base al quale si svolge la gestione finanziaria.

Art. 7 – Bilancio annuale di previsione

1. Il Bilancio annuale di previsione del Consorzio è formulato in termini finanziari di competenza ed è strutturato in titoli, capitoli e voci, secondo quanto previsto nel successivo art. 10 ed in conformità, all’allegato A del presente Regolamento.

2. L’unità elementare del bilancio è la voce che comprende un solo oggetto di spesa, chiaramente definito, oppure più oggetti strettamente collegati ed omogenei.

3. Per ciascuna voce di entrata e di spesa il bilancio indica l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Nel Bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell’entrata e della spesa, rispettivamente, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Art. 8 – Criteri di formazione del Bilancio annuale di Previsione

1. Il Bilancio annuale di previsione è formulato sulla base delle  spese di funzionamento inderogabili del Consorzio e delle altre previste nel Bilancio pluriennale relativamente all’esercizio. Il relativo progetto è redatto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno e viene trasmesso al Comune insieme al bilancio pluriennale aggiornato per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Qualora il Bilancio non fosse approvato entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l’esercizio provvisorio per un massimo di 4 mesi e nel limite dell’ammontare dei 4/12 degli stanziamenti previsti per il precedente esercizio.

Art. 9 – Integrità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

2. E’ vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 10 – Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione di competenza del Consorzio sono classificate, secondo le principali fonti di finanziamento, nei seguenti titoli:

Titolo   I:   Entrate correnti

Titolo  II:   Entrate per movimento di capitali

Titolo III:   Entrate per partite di giro

2. Le spese sono classificate, secondo i principali aggregati economici, nei seguenti titoli:

Titolo   I:  Rete stradale e pertinenze

Titolo  II:  Verde, Infrastrutture consortili varie

Titolo III:  Spese funzionamento

Titolo IV:  Uscite per movimento di capitali

Titolo  V:  Uscite per partite di giro

3. Nell’ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in capitoli e voci secondo il rispettivo oggetto.

4. La classificazione delle entrate e delle spese, in conformità dell’allegato A, è vincolante per la ripartizione in titoli, mentre è indicativa per la specificazione in capitoli e voci, le quali potranno essere ridotte o integrate in relazione alle peculiari esigenze dell’esercizio.

Art. 11 – Equilibrio del Bilancio

Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può superare, per ciascun esercizio, le previsioni di entrata.

Art. 12 – Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

2. L’eventuale avanzo di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio preventivo ed alla sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione quando ne sia dimostrata l’effettiva consistenza. In caso di disavanzo, lo stesso può essere applicato al bilancio preventivo per uno o due esercizi successivi.

Art. 13 – Equilibrio finanziario

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare entro il 30 settembre di ogni anno il permanere dell’equilibrio finanziario della gestione. Qualora accerti l’esistenza di uno squilibrio finanziario deve prevedere la necessaria copertura redigendo un preconsuntivo al 30 settembre da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea per l’emissione di un ruolo straordinario oppure per il riporto del disavanzo nel bilancio preventivo dell’esercizio o degli esercizi successivi come previsto nel precedente art. 12 n. 2.

Art. 14 – Fondo di riserva

Nelle spese correnti del Bilancio di previsione è iscritto in apposita voce, un fondo di riserva per le spese impreviste il cui ammontare non può superare il 2% delle complessive spese del capitolo.

Art. 15 – Variazioni e storni di bilancio

Le variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre e sottoposte a successiva ratifica dell’Assemblea. In caso di assestamento di bilancio nell’ambito di ciascun capitolo che non comportino modifiche al risultato di esercizio, possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro l’esercizio stesso e specificate nella relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio consuntivo dell’esercizio sottoposto all’approvazione dall’Assemblea.

CAPO IV

ENTRATE

Art. 16 – Accertamento delle entrate

1. Le entrate sono accertate dal Consiglio di Amministrazione  e vengono iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio relativamente ai crediti che vengono a scadenza entro l’anno finanziario.

2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono i residui attivi che vengono iscritti nelle attività del conto patrimoniale.

Art. 17 – Riscossione delle entrate

1. Il Consorzio, in alternativa alla esazione tramite l’Agente per la riscossione dei tributi per la Provincia di Roma, può effettuare la riscossione stessa secondo le modalità previste dal presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione affida il servizio di riscossione delle entrate iscritte nel ruolo di contribuenza annuale ad una Banca cassiera da individuare tra gli istituti bancari primari, con sportelli nell’ambito del Comprensorio o nelle vicinanze e stipula con lo stesso apposita convenzione.

La banca cassiera dovrà provvedere alla spedizione degli avvisi di pagamento con importi frazionati in due rate al domicilio dei consorziati con possibilità di versamento nelle diverse modalità in uso.

2. Le somme introitate direttamente dal Consorzio devono essere riversate entro cinque giorni sul conto corrente bancario del Consorzio. Per tali somme verrà compilata una reversale, da registrarsi nell’apposito giornale di cassa.

3. Per quanto riguarda il contributo dovuto da Roma Capitale ex art. 3 D.L. Lgt. 1446/1918 nel caso che all’atto della formazione dei ruoli non risulti ancora deliberata dagli Organi competenti, la percentuale del contributo stesso riconosciuta per l’anno finanziario di cui trattasi, verrà posto in riscossione, salva diversa indicazione di Roma Capitale, per la percentuale minima stabilita dal citato art. 3 del  D.L. Lgt. 1446/1918. Il maggior importo che sarà successivamente stabilito da Roma Capitale rispetto alla predetta percentuale, verrà riscosso con un ruolo supplementare emanato dal Consiglio di Amministrazione. L’importo del ruolo supplementare verrà detratto in compensazione dall’ammontare dei contributi iscritti a ruolo in capo ai consorziati nell’esercizio finanziario successivo.

CAPO V

SPESE

Art. 18 – Fasi della spesa ed assunzione di impegni

1. La gestione delle spese avviene attraverso le fasi dell’impegno, dell’ordinazione e del pagamento.

2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo n. 7 del presente articolo.

3. Gli impegni non possono in nessun caso superare l’ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

4. Gli impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi:

a) a spese per interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento di impianti  ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sia comunque ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione prevederne la continuità a carico di uno o più esercizi successivi, ma non oltre il terzo;

5. Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.

6. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

7. Le somme dovute per scadenze contrattuali; in forza di legge e provvedimenti giudiziari; per utenze elettriche ed idriche; per parcelle professionali; spese di funzionamento degli uffici, compresi stipendi, competenze, oneri fiscali ed eventuali fitti e noleggi possono essere disposti dal Presidente sempre a carico e nei limiti dei singoli capitoli di bilancio.

Art. 19 – Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, sono acquisiti dall’Addetto contabile che ne cura la tenuta e provvede alla registrazione dell’impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione, nonché dell’esatta imputazione al capitolo di pertinenza entro il limite della disponibilità del bilancio di previsione .

2. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa agli impegni di spesa deve contenere l’attestazione accertata dall’Addetto contabile della disponibilità del capitolo di bilancio, su cui la spesa graverà, e l’indicazione dello stanziamento residuo.

Art. 20 – Ordinazione della spesa

1. L’ordinazione della spesa, consistente nella indicazione dell’esatto importo dovuto e nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Presidente o dal Consigliere  incaricato per l’operazione, sulla base degli atti acquisiti dall’Addetto contabile.

2. I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, sono a firma congiunta del Presidente e del Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione nonché dell’Addetto contabile e devono contenere le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) titolo, capitolo e voce del bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del creditore;

d) causale del pagamento;

e) importo in cifre e in lettere;

f) modalità del pagamento;

g) data di emissione.

3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti fatti allo stesso titolo a favore di distinti creditori.

4. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese di esercizi precedenti vanno contraddistinti con l’indicazione “conto residui anno ……….”.

5. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa che deve essere conservata per 10 anni, eventualmente trasferita su supporti ottici o informatici.

6. I mandati devono essere annotati in un apposito libro giornale dei mandati tenuto anche con sistemi elettronici.

7. I mandati di pagamento possono essere effettuati nelle seguenti modalità:

a)    accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;

b)    assegni bancari non trasferibili tratti sul conto corrente del Consorzio;

c)     accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, oppure mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente;

d)    assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore,

8. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

CAPO VI

Art. 21 – Cassa consortile

1. L’Addetto contabile del Consorzio è dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, di importo non superiore ad € 500,00 reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Detto fondo viene utilizzato per il pagamento delle minute spese d’ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione, spese di rappresentanza quali telegrammi in occasioni di ricorrenze o intrattenimenti occasionali di modico importo per ragioni di ufficio, spese di missioni, strettamente documentate e preventivamente autorizzate.

3. I pagamenti sono annotati dall’Addetto contabile su apposito registro cassa numerato.

4. Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione.

5. Eccezionalmente, per le piccole spese, la prova dell’avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione.

CAPO VII

UFFICIO CONTABILITA’ E RAGIONERIA

Art. 22 – Ufficio Contabilità e Ragioneria

L’espletamento delle attività in materia di contabilità e bilancio previste nel presente Regolamento saranno svolte dal personale del Consorzio che viene individuato in un Addetto contabile munito di diploma di ragioneria coordinato dall’Addetto alla Segreteria del Consorzio stesso, sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione con la eventuale coadiuvazione di professionisti qualificati del settore.

CAPO VIII

SCRITTURE CONTABILI

Art. 23 – Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali il Consorzio potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

CAPO  IX

CONTO CONSUNTIVO

Art. 24 – Bilancio consuntivo

1. Il Bilancio consuntivo contiene il confronto tra le spese impegnate e le entrate nell’esercizio con quelle risultanti dal bilancio preventivo approvato.

2. Le spese riportate nel Bilancio consuntivo devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e pertanto il bilancio deve tendere al pareggio.

3. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

4. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige l’apposita relazione.

5. La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione descrive gli aspetti gestionali e amministrativi, nonché:

a) i risultati generali della gestione del bilancio avuto riguardo ai servizi svolti relativamente allo stato manutentivo delle infrastrutture e degli impianti del Consorzio;

b) gli eventuali assestamenti di bilancio e le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell’esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti e dei debiti;

6. Il progetto di conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione  entro il 31 del mese di luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario per essere sottoposto entro il 31 ottobre all’approvazione dell’Assemblea previo inoltro al Comune.

Art. 25 – Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa distintamente per titoli, capitoli e voci, ripartitamente per competenza e per residui.

2. In particolare per la competenza devono risultare:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’anno finanziario e le previsioni definitive;

b) le somme accertate o impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

3. Per i residui sono indicati:

a) l’ammontare all’inizio dell’anno finanziario;

b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Art. 26 – Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e alla chiusura dell’esercizio.

2. Essa, pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

3. Sono vietate compensazioni tra partite dell’attivo e del passivo.

4. Inventario ed ammortamenti.

I beni del Consorzio di natura tecnico funzionale sono ammortizzati tutti nell’anno finanziario.

Art. 27 – Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la Situazione amministrativa la quale evidenzia:

a) la consistenza del conto di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell’anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell’esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio;

c) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 28 – Riaccertamento dei residui

1. Annualmente  il Consiglio di Amministrazione compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1º gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell’anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o non più dovute nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione;

4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Sulle suddette variazioni il Collegio dei revisori esprime il suo parere.

6. La situazione di cui al primo punto e la deliberazione di cui al quarto punto del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Art. 29 – Perenzione

1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi salvo quelli relativi a spese ammesse a contributo comunale non ancora sostenute per il ritardo nell’erogazione del contributo stesso.

2. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

TITOLO II

ATTIVITA’ CONTRATTUALI

CAPO X

CONTRATTI

Art. 30 –  Riferimenti normativi

I contratti che il Consorzio stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sono regolati dalle disposizioni che seguono, in conformità alla normativa dello Statuto consortile e nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione vigente, in quanto applicabile, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare al D.Leg.vo 12/04/2006 n. 163 con successive integrazioni e modificazioni.

Art. 31 –  Ambito di applicazione

I contratti, di cui alla presente regolamentazione, hanno per oggetto l’esecuzione di opere e lavori oppure la prestazione di servizi o di forniture che il Consorzio commissiona ad imprese appaltatrici mediante affidamento diretto o gara d’appalto.

Art. 32 – Commissione per il procedimento

Ogni singolo bando di appalto viene preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione che nomina anche una commissione di tre consiglieri, compreso eventualmente il Presidente, la quale assistita da un tecnico incaricato, cura le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’appalto.

Art. 33 – Parere di congruità

Le opere ed i lavori oggetto dell’appalto, ammessi al contributo comunale di cui al D.L. Lgt. n. 1446 del 1918, richiedono la preventiva descrizione, con relativo computo metrico estimativo, da sottoporre a parere vincolante di congruità della U.O.T. del Municipio XIII.

Art. 34 – Prescrizioni contrattuali

I contratti devono prevedere la tempistica precisa delle singole prestazioni e la previsione di penalità in caso di mancato o inesatto adempimento oppure per la ritardata esecuzione dovuta a cause non imputabili al Consorzio, fermo restando, nei casi ritenuti dal Consorzio più gravi, il diritto di recedere dal contratto con risarcimento dei relativi eventuali danni.

Art. 35 –  Affidamento diretto

Per lavori e servizi di importo fino a € 50.000 è previsto l’affidamento diretto. L’impresa viene prescelta dalla Commissione di cui al precedente art. 32 previa comparazione di almeno tre preventivi acquisiti informalmente sulla base della stima dei lavori e/o servizi e forniture oggetto dell’appalto.

Art. 36 – Affidamento con procedura negoziata

Per i contratti di importo superiore ad € 50.000,00 e fino ad € 500.000,00 il relativo appalto avverrà mediante procedura negoziata con invito a partecipare a non meno di tre ditte per i lavori di importo fino ad € 250.000,00 e di sei ditte per gli importi superiori. L’invito di partecipazione alla gara viene inviato dal Consorzio a mezzo raccomandata o fax o altra modalità consentita con allegato il disciplinare di gara ed il capitolato di appalto. L’invito deve contenere come condizione di ammissibilità alla gara il possesso da parte della Ditta dei requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo da dimostrare mediante apposita documentazione, oltre alla regolarità dell’assolvimento degli obblighi contributivi di legge in materia assicurativa e previdenziale.

Art. 37 –  Selezione delle ditte

La selezione delle ditte, da invitare a norma del precedente art. 36,  viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione tra quelle che hanno comunicato la manifestazione di interesse all’appalto sulla base dell’apposito avviso diramato sul sito internet del Consorzio oppure tra le ditte che hanno dimostrato affidabilità in precedenti rapporti intercorsi con il Consorzio stesso.

Nel caso di specificità delle prestazioni oggetto dell’appalto si prescinde dall’osservanza del numero minimo delle imprese da invitare, considerata la prevalenza della tipicità dei requisiti occorrenti.

Art. 38 – Affidamento con procedura aperta

Gli appalti di importo superiore ad € 500.000,00 saranno affidati con procedura aperta mediante pubblicazione del bando sul sito internet del Consorzio e su almeno una testata di un quotidiano a tiratura nazionale ed almeno due periodici locali e con invito diramato a non meno di dieci ditte.

Art. 39 – Selezione delle ditte

In sede di selezione delle ditte da invitare, sia in caso di procedura negoziata che di gara aperta, saranno escluse le ditte aventi contenzioso con il Consorzio o che, in precedenti rapporti con lo stesso, abbiano dato luogo a formali contestazioni per gravi inadempimenti.

Art. 40 –  Apertura delle offerte

Le offerte devono pervenire entro il termine e secondo le modalità indicati nell’invito alla gara, che dovrà recare anche la data e l’ora dell’apertura delle buste, da parte della Commissione di cui all’art. 36, alla quale è ammessa la presenza anche dei concorrenti.

Art. 41 –  Aggiudicazione dell’appalto

L’aggiudicazione, sia per le procedura negoziata che per la procedura aperta, viene effettuata da parte della Commissione di cui al precedente articolo 32 mediante comparazione dei preventivi pervenuti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’affidabilità della Ditta vagliata attraverso referenze e curriculum delle attività svolte dalla stessa, con attribuzione del 50% del punteggio all’elemento prezzo e del restante 50% all’elemento affidabilità.

Art. 42 –  Stipula definitiva dei contratti

Gli effetti contrattuali si producono in capo al Consorzio, all’atto della stipulazione definitiva, da effettuarsi entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel disciplinare di gara, la quale diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Fino a tale momento la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per ragioni di interesse consortile.

NOTA al Regolamento Contabile Amministrativo

AVVERTENZA

Circa la parte del Regolamento Contabile – Amministrativo, che riguarda i contratti, il riferimento (in quanto applicabile) alla “legislazione vigente riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture, in particolare al D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163, con successive integrazioni e modificazioni”, va interpretato alla luce della sopravvenuta sentenza del TAR Lazio – Roma n. 10765/2013.

Detta sentenza, passata in giudicato, ha stabilito che il Consorzio Stradale Centro Residenziale Axa, “diversificandosi dai Consorzi Stradali di cui al D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918, non è soggetto al controllo dell’amministrazione, salva la preventiva verifica di congruità delle spese di manutenzione stradale ammissibili a contributo”.

Conseguentemente, l’attività contrattuale del Consorzio non è soggetta alla normativa dei lavori pubblici e, limitatamente agli interventi di manutenzione stradale finanziati col contributo pubblico, va richiesto al Comune il preventivo visto di congruità sui relativi importi.

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