Statuto

STATUTO CONSORZIO STRADALE
“CENTRO RESIDENZIALE AXA”

Approvato nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011

Allegato B all’atto pubblico rep. 53 Raccolta n. 30 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011 al n. 25468 e depositato in copia autentica notarile presso gli uffici consortili

SOMMARIO

Titolo I – Del Consorzio

Art.   1 – Normativa

Art.   2 – Comprensorio

Art.   3 – Finalità

Art.   4 – Sede – Durata

Titolo II – Dei Consorziati

Art.   5 – Consorziati – Utenti

Art.   6 – Elenco dei Consorziati

Art.   7 – Ruolo di contribuenza

Art.   8 – Ripartizione delle spese del ruolo ordinario

Art.   9 – Importi minimi e grado di utenza

Art. 10 – Utenza straordinaria

Art. 11 – Servizio di Cassa

Titolo III – Dell’Amministrazione del Consorzio

Art. 12 – Organi del Consorzio

Art. 13 – Assemblea

Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea

Art. 15 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 16 – Competenze dell’Assemblea

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Art. 18 – Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

Art. 19 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 – Presidente del Consorzio

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo IV – Disposizioni finali e generali

Art. 22 – Ineleggibilità per le cariche

Art. 23 – Rimborsi ai membri del C.d.A. ed ai Revisori dei Conti

Art. 24 – Votazioni – Deleghe

Art. 25 – Verbali delle deliberazioni

Art. 26 – Appalto dei lavori

Art. 27 – Reclami

Art. 28 – Accesso agli atti

Art. 29 – Esercizio finanziario

Art. 30 – Dati personali

Art. 31Art. 31 – Regolamento e Norme di  Comportamento.

Art. 32 – Norme transitorie

TITOLO I – DEL CONSORZIO

Art. 1 – Normativa

Il Consorzio Stradale permanente obbligatorio denominato “Centro Residenziale AXA”, costituito con deliberazione consiliare del Comune di Roma n. 671 dell’8.2.1966, in conformità all’art. 1 lettera f della Convenzione urbanistica stipulata in data 8.2.1961 rep. 185886 a rogito dott. Francesco Lucrezio coadiutore temporaneo del notaio Igino Clementi, tra il Comune di Roma e la Società AXA Agricola Commerciale S.p.A., è retto dal presente Statuto, dal Regolamento amministrativo e contabile, dalle Norme di comportamento, dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue non domestiche in fognatura consortile e, in quanto applicabile, dalla vigente normativa statale e regionale, in particolare dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 settembre 1918 n.1446 sui Consorzi Stradali.

Art. 2 – Comprensorio

Il Comprensorio del Consorzio ha una estensione di ettari 148.64.13, interamente nell’ambito dell’Ente Territoriale Roma Capitale, confinante con Via di Acilia, con Via Cristoforo Colombo, col comprensorio “Casalpalocco”, con Via di Macchia Saponara, con Via dei Pescatori su due lati e con P.V.Q. – “La Madonnetta”, salvo altri.

Esso si identifica con l’ambito territoriale della zona AXA graficamente rappresentato nella planimetria allegata sotto la lettera F alla Convenzione di lottizzazione AXA, depositata presso il Comune di Roma, con valenza di Piano Particolareggiato.

Art. 3 – Finalità

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Esso provvede alla conservazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione ed alla gestione degli impianti previsti dalla Convenzione, nonché all’eventuale potenziamento e ricostruzione degli stessi.

In particolare il Consorzio svolge tutti i lavori occorrenti per mantenere efficiente ed in buono stato:

1)    la rete stradale con relativi marciapiedi, cunette e piazzali, le aree di parcheggio e le opere di arredo urbano, le alberature e gli spazi verdi di uso comune e relativi impianti di irrigazione;

2)    la rete fognante e l’impianto di depurazione;

3)    l’impianto di illuminazione stradale.

Il Consorzio provvede, altresì, ad ulteriori servizi ed opere aggiuntivi che l’Assemblea generale eventualmente dovesse deliberare per salvaguardare le caratteristiche e i pregi del Comprensorio ai fini della residenzialità dello stesso.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio svolge la necessaria attività amministrativa e tecnica e provvede a far osservare le disposizioni previste nella Convenzione di cui all’art. 1.

Art. 4 – Sede – Durata

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Via di Macchia Saponara, 153. L’eventuale trasferimento di sede è soggetto a delibera del Consiglio di Amministrazione.

La durata del Consorzio, come previsto dalla Convenzione è a tempo indeterminato.

TITOLO II – DEI CONSORZATI

Art. 5 – Consorziati – Utenti

Sono Consorziati tutti i titolari, sia persone fisiche che persone giuridiche, di diritti reali su terreni, edifici o porzione degli stessi, ricadenti nei lotti situati nel Comprensorio.

Se il proprietario è una persona giuridica va comunicato con raccomandata A.R. al Consorzio, per i rapporti con lo stesso, il nome del suo legale rappresentante con relativo atto di nomina.

In caso di trasferimento di proprietà o altro diritto reale i contraenti sono tenuti a richiamare nell’atto notarile l’obbligatorietà dell’appartenenza al Consorzio e ad inviare allo stesso, entro 90 giorni, con raccomandata A.R., la copia dell’atto notarile, nonché ad inserire o far inserire nella nota di trascrizione dell’atto di trasferimento dell’immobile facente parte del consorzio l’adesione alle norme del Consorzio e l’impegno per sé e per i propri aventi causa in modo solidale tra tutti ad osservare ed a far osservare le norme del Consorzio e a pagare tutti gli oneri consortili dovuti.

Il venditore e l’acquirente in luogo della copia dell’atto notarile, con le stesse modalità di cui sopra, possono inviare autocertificazione contenente gli estremi dell’atto di trasferimento, le generalità complete dei contraenti, con relativi codici fiscali, i dati catastali dell’immobile e la ripartizione millesimale in caso di stabili condominiali.

Le variazioni come sopra notificate, vengono apportate dagli uffici nei ruoli successivi a quello in esazione.

L’omessa comunicazione di cui al 3° ed al 4° comma del presente articolo autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d’ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle relative spese agli interessati.

In difetto di tali adempimenti e, comunque, finchè non perverrà al Consorzio la prescritta comunicazione, oppure ove la stessa dovesse risultare inesatta o incompleta, il dante causa resta obbligato in solido con il nuovo proprietario al pagamento dei contributi consortili.

In caso di successione a causa di morte, gli adempimenti di cui al presente articolo vanno effettuati dagli eredi, i quali rispondono in solido tra loro al Consorzio.

Sono considerati utenti, ai fini del presente Statuto, sia i Consorziati che tutti coloro i quali, a vario titolo, utilizzano le infrastrutture consortili, ivi compreso l’Ente territoriale Roma Capitale per l’uso pubblico delle strade consortili.

Art. 6 – Elenco dei Consorziati

Presso il Consorzio è tenuto l’elenco dei titolari di diritti reali sui singoli lotti con l’indicazione della consistenza degli edifici sugli stessi realizzati, destinati sia ad abitazione che ad uso diverso, con certificazione catastale aggiornata, nonché con dichiarazioni attestanti le volumetrie effettivamente realizzate.

I consorziati sono tenuti a trasmettere al Consorzio le certificazioni relative ai dati di cui al precedente comma. In caso di inadempimento, è preclusa la possibilità di reclamo circa la quantificazione dei contributi consortili, con facoltà per il Consorzio di acquisire direttamente la documentazione occorrente con addebito all’interessato della relativa spesa.

Art. 7 – Ruolo di contribuenza

Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alle spese necessarie per le finalità che il Consorzio persegue attraverso le attività di propria competenza.

L’ammontare delle predette spese, maggiorato degli eventuali disavanzi degli esercizi precedenti, da suddividere tra i consorziati secondo i criteri di cui al successivo articolo 8, è pari all’importo risultante dal ruolo di contribuenza emesso dal Consorzio, al netto delle seguenti previsioni di entrata:

1) contributo di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446  e successive modificazioni e integrazioni;

2) contributi per utenze straordinarie derivanti da occupazione di aree consortili, da maggior usura delle strade, danneggiamenti alle infrastrutture e agli impianti consortili, nonché da rimborsi a vario titolo:

3) contributo straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione per maggiori oneri di manutenzione ed adeguamento di infrastrutture connessi a comprovate esigenze su richiesta degli utenti interessati;

4) contributi provinciali, regionali o statali erogati a favore del Consorzio;

5) eventuale avanzo di gestione dell’esercizio precedente.

I contributi sono riscossi mediante ruolo di contribuenza deliberato dal Consorzio che, reso esecutivo, viene rimesso all’Ente di riscossione secondo le modalità previste per le imposte dirette.

E’ facoltà del Consorzio riscuotere anche direttamente i contributi consortili, o tramite convenzioni con istituti bancari o nelle altre diverse forme consentite dalla legge.

Art. 8 – Ripartizione delle spese del ruolo ordinario

I contributi del ruolo ordinario, costituiti dall’ammontare di tutte le spese consortili, al netto degli importi di cui al n. 1, 2, 3, 4  e 5 del precedente articolo, gravano su tutti i lotti e sono tra gli stessi ripartiti in base alla superficie di ciascun lotto, alla volumetria edificata sullo stesso, alla lunghezza del fronte stradale ed al numero delle unità immobiliari che vi insistono.

La ripartizione viene effettuata attribuendo le spese come segue:

1)    il 30 % in ragione dell’area interna alla recinzione del lotto, e cioè quella di esclusiva utilizzazione del lottista;

2)    il 5 % in ragione della lunghezza del fronte stradale sulle vie consortili;

3) il 25 % in ragione della volumetria realmente edificata sul lotto, risultante dalla documentazione di cui all’art. 6, senza che l’imposizione contributiva per le volumetrie eccedenti quelle consentite dalla Convenzione comporti accettazione da parte del Consorzio delle configurabili violazioni della Convenzione stessa.

Per i lotti non ancora edificati si computa la volumetria attribuita secondo la Convenzione.

Ai soli fini contributivi i lotti distinti in Convenzione con i nn. 8C e 9, tenuto conto della particolare destinazione degli stessi, sono assimilati ai lotti con rapporto di copertura 1/12 ed altezza massima di ml. 8 alla gronda.

4) il 40% in ragione del numero delle unità immobiliari realizzate sul lotto, sia con destinazione abitativa che ad uso diverso.

Il numero delle unità immobiliari viene computato in base alle risultanze catastali ed è comprensivo sia delle unità con destinazione abitativa che quelle ad uso diverso, insistenti su ciascun lotto. Sono computate anche le unità che  risultano ultimate ancorché non censite.

Per le unità immobiliari ad uso non abitativo il computo del numero delle stesse viene calcolato mediante l’applicazione di un correttivo nel senso che, per ciascuna unità immobiliare ad uno non abitativo, se ne computa una in più per ogni 100 (cento) mq. di superficie o frazione.

In caso di superficie eccedente i 100 mq. si computa una ulteriore unità immobiliare per ogni 50 (cinquanta) mq. o frazione di superficie.

Sono esclusi dal computo delle unità immobiliari i locali a destinazione non abitativa come garages e cantine pertinenziali alle abitazioni ed effettivamente utilizzate come tali.

La ripartizione delle spese di cui al presente articolo viene effettuata dal Consorzio con riferimento ai lotti nella loro interezza.

Il Consorzio, per gli immobili condominiali o di cooperative e società a proprietà frazionata, su istanza dell’amministratore del condominio o del legale rappresentante della cooperativa o della società, o di tutti i rappresentanti delle proprietà del lotto, provvede a frazionare i contributi relativi all’intero lotto secondo la tabella millesimale di ripartizione o della percentuale di ripartizione della proprietà dell’immobile fornite dagli stessi.

Nel Ruolo ordinario sono anche iscritti, per l’assoggettamento a contribuzione secondo i criteri di cui sopra, i titolari di proprietà o di altro diritto reale su immobili finitimi al Comprensorio di lottizzazione aventi accesso dalle strade consortili e che usufruiscono delle infrastrutture e dei servizi del Consorzio.

Le carature consortili, ai fini della partecipazione all’Assemblea e dell’espressione del voto, sono espresse in milionesimi sulla base dell’importo del contributo iscritto a ruolo a norma del presente articolo per l’utenza ordinaria.

In caso di proprietà di più immobili in capo alla stessa persona fisica o persona giuridica, le carature e le contribuzioni possono essere cumulate in un’unica scheda.

Art. 9 – Importi minimi e grado di utenza

L’importo minimo esigibile per la contribuenza ordinaria è fissato in € 20 annuo.

Per le aree esterne alla lottizzazione ma aventi uno o più accessi sulle strade consortili, si applica il 2° grado di utenza, ossia una contribuzione pari alla metà del contributo ordinario.

Art.10 – Utenza straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione delibera la riscossione degli importi dovuti per:

1)    occupazione di aree consortili da computarsi sulla base dell’importo minimo delle tabelle comunali di occupazione di suolo pubblico;

2)    rimborsi per gli interventi di ripristino dovuti ad usura straordinaria e danneggiamenti alla rete stradale e alle infrastrutture consortili per lavori svolti da consorziati o estranei internamente al Comprensorio o in aree finitime, nonché danni provocati a qualsiasi titolo da consorziati o estranei, compreso eventuali  spese legali e tecniche per il recupero.

I danni da cantiere gravano sui proprietari degli immobili oggetto dei lavori, anche se tali immobili fossero esterni al Comprensorio. Per quanto riguarda i danni occasionali, sono posti a carico dei rispettivi autori così come per le occupazioni abusive o indebita fruizione di aree e strutture consortili.

3)    il contributo straordinario di cui al n. 3 del precedente articolo 7.

Al fine dell’applicazione del presente articolo, il Consorzio è legittimato a svolgere le necessarie attività di indagine e ad acquisire i dati e le informazioni occorrenti.

Art. 11 – Servizio di Cassa

Tutte le entrate sono di norma riscosse dal Consorzio tramite l’Ente di riscossione o anche in altre forme consentite dalla vigente normativa sulle riscossioni.

Dette entrate sono versate presso un Istituto bancario in un conto aperto dal Consorzio e ad esso intestato.

Le operazioni di prelevamento e tutte le altre operazioni di Cassa sono effettuate a firma abbinata del Presidente e di un membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso designato.

TITOLO III – DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 12 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

1)    l’Assemblea dei Consorziati;

2)    il Consiglio di Amministrazione;

3)    il Presidente;

4)    il Collegio dei  Revisori dei Conti.

Art. 13 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati di cui al precedente art. 5 e da Roma Capitale per quanto previsto dall’ art. 3 comma 1 del D.L. Luogotenenziale 1 Settembre 1918.

Roma Capitale fa parte dell’Assemblea e partecipa ai suoi lavori con voto proporzionale e corrispondente alla misura del suo concorso. A tal fine Roma Capitale dispone di un numero di carature corrispondente e proporzionale al valore del contributo erogato, sia in qualità di proprietario di unità immobiliari, sia ai sensi dell’art. 3 comma 1 citato.

Essa rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per quelli non intervenuti o dissenzienti.

I consorziati risultanti non in regola con i pagamenti dei contributi consortili al 1° gennaio dell’anno antecedente alla convocazione dell’Assemblea non hanno diritto di voto.

Agli effetti della partecipazione all’Assemblea i consorziati dispongono di un numero di voti pari ai milionesimi di carature corrispondenti all’importo dei rispettivi contributi iscritti nel ruolo di contribuenza ordinaria.

Gli immobili in condominio o in proprietà indivisa possono essere rappresentati in Assemblea dall’Amministratore del condominio o da un condomino autorizzato e, in caso di Enti e Società dal legale rappresentante, purché formalmente nominati.

Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L’avviso di convocazione è fatto mediante consegna agli Uffici preposti alla notifica almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.

L’Avviso viene notificato: se a firma del Sindaco di Roma con il Servizio Messi nel Comune o per raccomandata se il destinatario risiede fuori dal territorio Comunale; se a firma del Presidente con Raccomanda A.R. o tramite agenzia autorizzata; e con affissione in Albo Pretorio. Uno solo di questi modi rende valida la convocazione dell’Assemblea.

I consorziati sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in difetto sono considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione spediti all’ultimo domicilio comunicato al Consorzio anche se non recapitati al consorziato.

Analogamente, in caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, è ritenuta valida la convocazione fatta al dante causa ove il trasferimento stesso non sia stato comunicato tempestivamente al Consorzio come previsto all’art. 5.

Le adunanze in seconda convocazione potranno essere tenute a distanza di un’ora, nello stesso giorno, dall’adunanza in prima convocazione andata deserta.

Art. 15 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

L’Assemblea del Consorzio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno per deliberare sul rendiconto dell’esercizio precedente e sul preventivo di quello successivo ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità ovvero su richiesta dell’Amministrazione Comunale ai sensi del D.L.L. 1446/18 (Art. 15 e 16), o di un numero di consorziati, esclusi quelli non in regola con i pagamenti dei contributi consortili pari al 20% delle carature di cui al precedente articolo 13.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se gli aventi diritto a partecipare, presenti di persona o per delega, rappresentano la maggioranza delle carature ai sensi dell’art. 13, nel rispetto dell’art. 3 del  D.L. 1446/1918.

In seconda convocazione l’Assemblea in sessione ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti di persona o per delega e delle carature rappresentate.

L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria nei seguenti casi:

1)    modifiche allo Statuto;

2)    decisioni in merito alla esecuzione di opere di carattere straordinario e di nuovi impianti o servizi  per una spesa eccedente il 50% dell’importo complessivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente;

3)    acquisto o alienazione di immobili funzionali al comprensorio che comportano il pagamento o introito di un prezzo superiore al 50% dell’importo complessivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente.

L’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 delle carature consortili complessive, calcolate ai sensi dell’art. 13, come sopra, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle carature consortili.

Le deliberazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 vanno assunte in Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 delle carature consortili presenti in Assemblea.

L’allontanamento dei consorziati, dopo l’accertamento del numero delle presenze, non influisce sulla validità dell’Assemblea.

In caso di contestazione ai fini dell’ammissione al voto per errata trascrizione di dati anagrafici o altro errore materiale, va effettuato seduta stante da parte degli addetti al seggio il necessario aggiornamento, sulla base di apposita dichiarazione documentata di rettifica a firma dell’interessato, controfirmata dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e in sua assenza dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in Assemblea. In caso di assenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, sarà presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o in sua assenza da persona indicata dall’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e gli addetti al seggio per il controllo delle operazioni di voto e scrutinio.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto partecipanti sulla base delle rispettive carature riferite al ruolo ordinario di contribuenza e, per Roma Capitale, sulla base anche del contributo di cui al punto 1 dell’Art. 7, con l’eccezione prevista al comma 2 dell’Art. 24.

Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto testo potrà essere redatto in data successiva ma non oltre 15 gg. dalla data dell’Assemblea.

Art. 16 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea esercita tutte le attribuzioni ad essa spettanti a norma del presente Statuto, delle leggi, decreti, e regolamenti e di ogni altra fonte normativa vigente in quanto applicabile.

L’Assemblea in particolare:

1)    Elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2)    Approva il Bilancio consuntivo, ed il bilancio preventivo in base al quale autorizza l’emissione del ruolo di contribuenza;

3)  Approva i programmi ed il relativo finanziamento di nuove opere ed impianti o di sistemazione e modificazione di quelli esistenti, che comportano una spesa superiore al 25% dell’importo complessivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente;

4)  Delibera l’istituzione di nuovi servizi e l’acquisto di immobili strumentali all’attività consortile, che comportano il pagamento di un prezzo superiore al 25 % dell’importo complessivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente;

5) Ratifica le azioni giudiziarie promosse dal Consorzio su delibera del Consiglio di Amministrazione;

6)    Modifica lo Statuto;

7)    Approva il Regolamento e le Norme di Comportamento;

8)    Delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, scelti fra i consorziati in regola con i pagamenti, eletti dall’Assemblea dei Consorziati a scrutinio segreto, nonché dal membro designato in aggiunta ai sensi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti  sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decadenza che si verifica per sopravvenuta incompatibilità o, comunque, dopo tre assenze consecutive non giustificate, subentrano in ordine progressivo i primi dei non eletti fino ad un massimo di tre sostituzioni dopo le quali il Consiglio decade e va convocata l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per le funzioni di ordinaria amministrazione.

L’Amministrazione di Roma Capitale, in quanto partecipante al bilancio consortile ai sensi dell’Art. 3 del D.L.L. 1446/18, rappresentato in conformità alla delibera Giunta Comunale 4/01/1994 n° 5, designa un Consigliere in aggiunta a quelli eletti dall’Assemblea di cui al primo comma di questo Articolo.

Analogamente a quanto sopra, gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare al bilancio consortile potranno individuare un ulteriore componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma presso l’ufficio del Consorzio  dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno 4 componenti del Consiglio stesso; è presieduto dal Presidente, che nomina il segretario; ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Per quanto riguarda le decisioni relative a lavori di ristrutturazioni stradali per le cui spese l’amministrazione comunale partecipa in virtù dell’art. 3 del DDL 1446/18, il Consiglio deve acquisire il parere tecnico preventivo e vincolante del rappresentante dell’U.O.T. del Municipio.

Art. 19 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione e gestione del Consorzio, salvo per quanto di esclusiva competenza della Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

1)    Elegge il Presidente ed il Vicepresidente;

2)    Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e delibera su quant’altro non riservata alla competenza della stessa;

3)    Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei consorziati;

4)    Predispone il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

5)    Delibera l’emissione dei ruoli di contribuenza e la ripartizione dei relativi importi;

6)  Delibera sull’affidamento dei lavori e delle forniture e sul conferimento degli incarichi professionali; stabilisce la procedura degli appalti e ne approva i relativi capitolati e contratti; vigila sull’esecuzione dei lavori affidati in appalto e sulla conduzione degli impianti e dei servizi;

7)  Delibera, per importi fino al 25% dell’ammontare complessivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili, sulle locazioni e sulle conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;

8)   Controlla la riscossione dei contributi e delle eventuali altre entrate;

9) Sovrintende alla regolare conservazione delle opere e degli impianti consortili ed all’osservanza delle disposizioni previste nella Convenzione circa i vincoli e le destinazioni di uso, denunciando gli abusi alle competenti autorità e promuovendo ogni opportuna azione in sede giudiziaria, nel comune interesse;

10)  Delibera l’indizione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, formula l’ordine del giorno delle riunioni e cura per quanto di competenza le formalità di convocazione e l’iter per la pubblicazione dei documenti e l’esecutività delle deliberazioni;

11) Organizza gli uffici per i servizi amministrativi del Consorzio sulla base dei principi di efficienza ed economicità; decide sulla  dotazione organica del personale e sull’assunzione dello stesso, con facoltà di avvalersi di consulenze ed assistenze esterne o lavoro interinale;

12) Propone le modifiche dello Statuto, del Regolamento amministrativo contabile e delle Norme di comportamento;

13)   Assume iniziative rispondenti agli scopi istituzionali del Consorzio anche in comune con altri Consorzi o altri Enti ed Istituzioni, comunque nell’esclusivo interesse della generalità dei consorziati;

14) Provvede, nei casi di urgenza, all’esplicazione di affari consorziali di competenza assembleare riferendone alla stessa alla sua prima riunione per la ratifica;

15) Autorizza ed esegue opere urgenti richieste da adeguamenti normativi riferendo all’Assemblea per la ratifica del finanziamento e dell’esecuzione;

16)   Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai  regolamenti e da ogni altra fonte normativa;

17) Stabilisce le modalità ed i limiti di accesso agli atti del Consorzio, nel rispetto delle normative vigenti in quanto applicabili;

18) Stabilisce le norme di comportamento ed i Regolamenti amministrativi e funzionali del Consorzio.

Art. 20 – Presidente del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione, all’atto del suo insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente del Consorzio ed il Vicepresidente con maggioranza pari a 2/3 dei voti in prima votazione e della metà più uno nelle successive votazioni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e sovrintende all’Amministrazione consorziale.

In particolare:

1)    Convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione; sovrintende all’esecuzione delle relative deliberazioni;

2)    Firma i contratti, i ruoli di contribuenza ed ogni altro atto del Consorzio;

3)    Cura lo svolgimento delle procedure per le convocazioni dell’Assemblea, nonché le procedure per l’esecutività dei ruoli di contribuenza;

4)    Presiede all’espletamento delle gare di appalto e delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, da svolgersi a norma dell’art. 26;

5)    Promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;

6)    Adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione convocando appena possibile il Consiglio, o riferendone poi allo stesso nella prima riunione utile per la ratifica;

7)    Conferisce mandato alle liti, aderisce a transazioni e rinunce alle liti ed adotta ogni altro provvedimento connesso o conseguente ad azioni legali previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Quanto agli adempimenti e alle azioni giudiziarie aventi carattere di urgenza, il Presidente provvede e sottopone i relativi atti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;

8)    Esercita ogni altra competenza prevista nello Statuto, nel Regolamento e nelle norme di comportamento ed ogni altra fonte normativa vigente in quanto compatibile, per il corretto svolgimento dell’attività del Consorzio.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente; nel caso che anche questi sia assente o impedito, vengono sostituiti dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, all’età.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di 3 membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi ed un supplente vengono scelti fra i consorziati in regola con i pagamenti, ed eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente e un Sindaco supplente, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, vengono designati dall’Amministrazione di Roma Capitale in occasione dell’Assemblea.

Nel caso di mancanza di designazione, e il Collegio dei Revisori è validamente costituito dai due membri eletti, il più anziano dei quali assumerà ad interim la carica di Presidente. Tale funzione cesserà al momento della designazione.

Il Collegio dei Revisori espleta l’attività di revisione economica e finanziaria del Consorzio, in particolare vigila sulla gestione economica consortile, attesta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili; accerta con cadenza trimestrale la consistenza di cassa; predispone la propria relazione a corredo del bilancio stesso preventivamente alla data di convocazione dell’Assemblea;  cura  ogni adempimento spettante per legge.

I suoi componenti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Nel caso di decadenza del Consiglio, come previsto dal comma 3 Art.17, decade anche il Collegio dei Revisori.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 22 – Ineleggibilità per le cariche

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori:

1)    coloro che non sono consorziati;

2)    coloro che hanno in appalto lavori o forniture consortili e coloro che, comunque, si trovino in stato di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Consorzio nei termini di Legge e del Codice civile;

3)    coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio;

4)    gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato condanne penali che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;

5)    coloro che hanno, tra gli impiegati del Consorzio, parenti o affini di primo o di secondo grado.

Le predette cause di ineleggibilità, se sopravvenute dopo le elezioni, si traducono in incompatibilità, e pertanto le persone che si trovassero in tale stato decadono automaticamente dalla carica.

Per i componenti designati da Roma Capitale non trova applicazione la causa di ineleggibilità prevista in sub 1 del presente articolo, per cui possono essere designati dall’Amministrazione Comunale, come componenti degli organi consortili, anche persone estranee al Consorzio.

Art. 23 – Rimborsi ai membri del C.d.A. e ai Revisori dei Conti

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono onorifiche e gratuite.

Ai componenti del Consiglio, compreso il rappresentante designato dall’Amministrazione comunale, spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento delle funzioni inerenti la carica.

In considerazione delle incombenze derivanti dalla peculiarità dell’Amministrazione consortile non dotata di apparato burocratico, il Consiglio può stabilire un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Il Consiglio può stabilire per il Presidente e per i Consiglieri delegati un compenso commisurato all’impegno profuso. Tali spese saranno sempre sottoposte all’approvazione dell’Assemblea contestualmente al bilancio preventivo.

Al Collegio dei Revisori spetta un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l’intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento delle funzioni inerenti la carica.

Art. 24 – Votazioni – Deleghe

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti in Assemblea pari alle carature attribuitegli in base alla ripartizione del contributo iscritto al ruolo ordinario, effettuata a norma del precedente art. 8.

L’Amministrazione di Roma Capitale partecipa alle votazioni in quanto titolare di immobili nel comprensorio e in ragione del contributo di cui all’art. 3 del Decreto Luogotenenziale n.1446 del 1° settembre 1918, fatta eccezione per le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali di cui agli art. 17 e 21, per le quali vota solo in base alle carature derivanti dalle sue proprietà immobiliari nel comprensorio.

I consorziati, siano essi persone fisiche che giuridiche, possono esprimere il voto anche per delega scritta sull’avviso di convocazione. In caso di comproprietà dell’immobile, è sufficiente sulla delega la firma di un solo intestatario.

Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascun votante.

Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore utilizza il tagliando della scheda voto personale a ciò destinata per votare la lista dei Consorziati candidati ai quali vuole dare la preferenza.

Analogamente per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori, ciascun elettore può votare fino ad un massimo di 2 nominativi scegliendoli dall’elenco dei consorziati candidati.

Le liste dei candidati, complete dei dati anagrafici, devono essere presentate in Consorzio con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello dell’Assemblea e devono contenere 10 nominativi per il C.d.A. e 3 nominativi per il Collegio dei Revisori.

Art. 25 – Verbali delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritti in appositi libri verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell’organo cui il verbale stesso si riferisce e dal Segretario.

I verbali del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio dei Revisori sono atti interni e vengono custoditi presso la sede del Consorzio.

Art. 26 – Appalto dei lavori

Il Consiglio di Amministrazione provvede a far eseguire i lavori affidandoli in appalto in base alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Amministrativo contabile del Consorzio ed, in quanto applicabili, delle vigenti leggi e regolamenti.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può procedere ad affidamento diretto, nei limiti previsti dalla legge, dei lavori previa acquisizione di almeno tre preventivi.

Non possono partecipare a gare, lavori, servizi e forniture ditte riconducibili a familiari e/o affini di Consiglieri e Revisori.

Art. 27 – Reclami

Il diritto al reclamo ed alle impugnazioni viene esercitato secondo le norme vigenti.

Art. 28 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è regolato dalle norme di comportamento e, in quanto applicabili, dalle norme in materia.

Art. 29 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 30 – Dati personali

I dati individuali e personali sono acquisiti dal Consorzio, per comunicazione dei consorziati, o per accertamenti d’Ufficio, essi sono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.

Art. 31 – Regolamento e Norme di  Comportamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le Norme di Comportamento, che unitamente al Regolamento amministrativo contabile formano parte integrante dello Statuto.

Art. 32 – Norme transitorie

Il presente Statuto, una volta approvato dall’Assemblea Generale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in essere al momento dell’approvazione di questo Statuto durano in carica fino alla successiva Assemblea dove saranno nominati i nuovi organi, nel rispetto delle nuove previsioni contenute nel presente statuto.

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