Vendita/Acquisto Immobile

Per la documentazione da presentare in caso di vendita e acquisto di immobili far riferimento all’Art.   5 – Consorziati – Utenti dello STATUTO CONSORZIO STRADALE ” CENTRO RESIDENZIALE AXA” approvato nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011*

VENDITA

1.     RICEVUTE COMPROVANTI IL SALDO DI TUTTI GLI ONERI CONSORTILI

2.     ATTO DI VENDITA

ACQUISTO

1.     ATTO DI ACQUISTO

*STATUTO CONSORZIO STRADALE ” CENTRO RESIDENZIALE AXA” approvato nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011

Art. 5 – Consorziati – Utenti

Sono Consorziati tutti i titolari, sia persone fisiche che persone giuridiche, di diritti reali su terreni, edifici o porzione degli stessi, ricadenti nei lotti situati nel Comprensorio.

Se il proprietario è una persona giuridica va comunicato con raccomandata A.R. al Consorzio, per i rapporti con lo stesso, il nome del suo legale rappresentante con relativo atto di nomina.

In caso di trasferimento di proprietà o altro diritto reale i contraenti sono tenuti a richiamare nell’atto notarile l’obbligatorietà dell’appartenenza al Consorzio e ad inviare allo stesso, entro 90 giorni, con raccomandata A.R., la copia dell’atto notarile, nonché ad inserire o far inserire nella nota di trascrizione dell’atto di trasferimento dell’immobile facente parte del consorzio l’adesione alle norme del Consorzio e l’impegno per sé e per i propri aventi causa in modo solidale tra tutti ad osservare ed a far osservare le norme del Consorzio e a pagare tutti gli oneri consortili dovuti.

Il venditore e l’acquirente in luogo della copia dell’atto notarile, con le stesse modalità di cui sopra, possono inviare autocertificazione contenente gli estremi dell’atto di trasferimento, le generalità complete dei contraenti, con relativi codici fiscali, i dati catastali dell’immobile e la ripartizione millesimale in caso di stabili condominiali.

Le variazioni come sopra notificate, vengono apportate dagli uffici nei ruoli successivi a quello in esazione.

L’omessa comunicazione di cui al 3° ed al 4° comma del presente articolo autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d’ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle relative spese agli interessati.

In difetto di tali adempimenti e, comunque, finché non perverrà al Consorzio la prescritta comunicazione, oppure ove la stessa dovesse risultare inesatta o incompleta, il dante causa resta obbligato in solido con il nuovo proprietario al pagamento dei contributi consortili.

In caso di successione a causa di morte, gli adempimenti di cui al presente articolo vanno effettuati dagli eredi, i quali rispondono in solido tra loro al Consorzio.

Sono considerati utenti, ai fini del presente Statuto, sia i Consorziati che tutti coloro i quali, a vario titolo, utilizzano le infrastrutture consortili, ivi compreso l’Ente territoriale Roma Capitale per l’uso pubblico delle strade consortili.

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